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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5707/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello che, in seguito all'accoglimento di un incidente di esecuzione, lo ha assolto per il capo A) (bancarotta fraudolenta patrimoniale) perché il fatto non sussiste e ridotto la pena per il resto. In cassazione l'unico motivo dedotto è l'inosservanza dell'art. 159 c.p.p.: si lamenta l'omessa esecuzione delle ricerche previste dall'art. 159 (in particolare nel luogo di nascita, Pietrasanta) ai fini dell'emissione dei decreti di irreperibilità del 27.11.2012 e del 09.07.2013, deducendone la nullità assoluta e la nullità di tutte le notifiche e atti successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le ricerche eseguite fossero sufficienti e che l'omissione di ricerche nel luogo di nascita non costituisse di per sé nullità, quando tale omissione sia dovuta a ragioni oggettive di impossibilità e quando dalle risultanze documentali non emergano elementi che rendano utile la ricerca in quel luogo (nel caso, Pietrasanta era solo luogo di nascita senza residena o recapito noto). La Corte ha quindi confermato la correttezza dell'emissione dei decreti di irreperibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Le ricerche previste per l'emissione del decreto di irreperibilità devono essere effettuate nei luoghi indicati dalla norma, ma l'obbligo è condizionato all'oggettiva praticabilità: l'omissione per ragioni oggettive di impossibilità non determina automaticamente nullità assoluta se le ricerche effettuate sono adeguate rispetto agli elementi disponibili.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma invocata in relazione all'incidente di esecuzione che ha portato alla declaratoria di non esecutività di parte della sentenza di primo grado e alla successiva parziale riforma in appello.

  • artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamate in tema di nullità assolute; la Corte chiarisce che la nullità assoluta degli atti per omissione delle ricerche è evitata quando l'omissione sia giustificata da impossibilità oggettiva e le ricerche svolte risultino sufficienti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso in cassazione, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende per censure ritenute colpose; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente a pagare le spese e una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale del diritto di difesa: le modalità di ricerca e notifica devono garantire effettività del diritto di difesa, ma la garanzia non è assoluta se le indagini risultano oggettivamente impraticabili.

  • art. 216, ultimo comma, L. fall.

    Citata in relazione alle pene accessorie comminate in appello; la Corte territoriale aveva rideterminato la misura delle pene accessorie in relazione alla pena principale.

Massime di principio

  • L'obbligo di eseguire ricerche ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità nell'ambito dei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. è condizionato dall'oggettiva praticabilità: l'omissione di una ricerca è giustificata se essa risulta inutile o materialmente impraticabile in base agli elementi disponibili.
  • La censura di nullità delle notifiche per omissione di ricerche deve dimostrare non solo l'omissione, ma anche che la ricerca omessa avrebbe verosimilmente portato al reperimento dell'imputato o di informazioni utili; mere ipotesi non sono sufficienti.
  • Il giudice ha l'onere di verificare non solo formalmente ma sostanzialmente la correttezza del decreto di irreperibilità, valutando la completezza e l'adeguatezza delle ricerche effettuate in relazione agli elementi effettivamente presenti negli atti al momento delle ricerche.
  • Eventuali successivi elementi sopravvenuti (es. trasferimento all'estero dell'imputato accertato dopo le ricerche) non rimettono in discussione la regolarità delle ricerche già condotte, se al tempo delle ricerche tali elementi non erano conoscibili e le indagini erano state proporzionate.
  • In cassazione, i ricorsi reiterativi o privi di profili nuovi rispetto a quanto già discusso in sede di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende.

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