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Sentenza

Sentenza n. 156/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 27.3.2023, n. 272, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 27 marzo 2023, n. 272, relativa alla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’erogazione complessiva di € 2.500,00, oltre agli accessori di legge. La ricorrente ha notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione il 12 gennaio 2024. Era quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento né ha fornito la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito sulla stessa della somma di € 2.500,00, oltre agli accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Collegio ha rilevato che, a fronte della mancata contestazione dell’Amministrazione, quest’ultima non aveva assolto l’onere di provare l’avvenuto adempimento, gravante su chi eccepisce l’esecuzione del titolo. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori di legge, per le spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, decorso il quale può essere promossa l’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    Impone a chi afferma l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo di fornire la relativa prova; nel caso concreto il Ministero non ha dimostrato l’adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale, fissando un termine per l’adempimento.
  • Quando l’Amministrazione sostiene, anche implicitamente, di avere adempiuto al giudicato, grava su di essa l’onere di provare l’effettiva esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo, ai sensi dell’art. 2697 c.c.; la mancata contestazione e la mancata prova dell’adempimento giustificano l’accoglimento dell’actio iudicati.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un termine decorrente dalla comunicazione dell’inadempimento.
  • Prima di promuovere l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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