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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 4267 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Aiuti di Stato - Decisioni della Commissione europea - Giudici nazionali - Vincolatività

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la vincolatività, per i giudici nazionali, della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 sugli interventi adottati dall'Italia a favore delle imprese situate in Abruzzo dopo il sisma del 2009. La Commissione ha qualificato come aiuti di Stato illeciti la sospensione e il differimento delle imposte e dei contributi concessi alle imprese locali. Il punto centrale è stabilire se il giudice nazionale possa riesaminare autonomamente la compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione oppure debba attenersi agli accertamenti e alle conclusioni della Commissione.

La decisione

La decisione della Commissione europea è stata ritenuta pienamente vincolante per i giudici di merito. Essi non possono discostarsi dalle valutazioni compiute in sede europea né svolgere una nuova e diversa valutazione delle medesime questioni di merito già esaminate dalla Commissione. Ne consegue che le agevolazioni consistenti nella sospensione o nel differimento di imposte e contributi devono essere valutate alla luce della decisione europea e degli obblighi di recupero eventualmente derivanti da essa.

Norme richiamate

  • Trattato sull'Unione europea, articolo 108

    Attribuisce alla Commissione europea il ruolo centrale nel controllo della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno e rende vincolanti le sue decisioni in materia per gli Stati membri e per i giudici nazionali.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 288

    La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari indicati; nel caso degli aiuti di Stato, la decisione della Commissione vincola le autorità nazionali nell'attuazione delle relative conseguenze.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 263

    Disciplina il controllo giurisdizionale sugli atti dell'Unione. Il giudice nazionale non può sostituirsi agli organi dell'Unione nel riesame della validità o del merito di una decisione della Commissione.

  • Decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 sugli aiuti alle imprese abruzzesi dopo il sisma del 2009

    Ha qualificato come aiuti di Stato illeciti la sospensione e il differimento di imposte e contributi concessi alle imprese situate in Abruzzo, imponendo alle autorità nazionali di conformarsi alle relative conclusioni.

Massime di principio

  • Quando la Commissione europea adotta una decisione definitiva in materia di aiuti di Stato, il giudice nazionale deve rispettarne gli accertamenti e non può riesaminare autonomamente le medesime questioni di merito.
  • Le agevolazioni fiscali o contributive concesse in situazioni emergenziali non sono automaticamente legittime: se conferiscono un vantaggio selettivo alle imprese, possono costituire aiuti di Stato soggetti al controllo europeo.
  • Il giudice nazionale può applicare le conseguenze della decisione europea, compreso l'eventuale recupero degli aiuti, ma non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.
  • Chi contesta il recupero di un aiuto deve distinguere tra la legittimità della decisione europea, che va contestata mediante gli strumenti previsti dal diritto dell'Unione, e la corretta applicazione concreta della decisione da parte dell'amministrazione nazionale.

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