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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 759/2024 del Tribunale Lavoro di Bologna, pubblicata in data 7.6.2024.

Giustizia amministrativa202501280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 759/2024 del Tribunale del lavoro di Bologna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 759/2024 del Tribunale del lavoro di Bologna, pubblicata il 7 giugno 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza ministeriale rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza dei ricorrenti entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione ai fini dell'esecuzione e il decorso del termine dilatorio applicabile, legittima l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • In accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può fissare all'Amministrazione un termine per eseguire le statuizioni contenute nel giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, da attivarsi su istanza della parte vittoriosa.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tenere conto delle somme o delle attività eventualmente già corrisposte o eseguite dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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