Sentenza n. 717/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - dell'ordinanza del responsabile del Settore Gestione del Territorio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di sospensione dei lavori, che - a conclusione dell'istruttoria avviata su denuncia del ricorrente - ha “accertato” quale unica difformità dai titoli edilizi e quale unico abuso compiuto sull'immobile sito in -OMISSIS- con accesso da -OMISSIS- la realizzazione di un volume tecnico con struttura in legno sul lastrico solare; - di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non ancora noto al ricorrente, compresi l'eventuale ordinanza sanzionatoria limitata al succitato abuso e la relazione istruttoria del 24.3.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori, adottata all’esito di accertamenti edilizio-urbanistici, nella parte in cui aveva rilevato soltanto la realizzazione di un volume tecnico in legno sul lastrico solare e non ulteriori abusi segnalati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un appartamento al piano terra con terrazzo pertinenziale in un edificio storico ricadente in zona A3 del PRG, aveva presentato al Comune esposti corredati da fotografie e documenti, denunciando plurimi interventi edilizi asseritamente abusivi realizzati nell’appartamento di altra proprietaria, posto ai piani superiori dello stesso edificio. Impugnava l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori, lamentando che l’amministrazione avesse accertato soltanto la realizzazione di un volume tecnico con struttura in legno sul lastrico solare, omettendo di reprimere ulteriori difformità. Deduceva eccesso di potere per sviamento, erroneità e omesso apprezzamento dei presupposti, difetto di motivazione e violazione dell’art. 31 della legge n. 47/1985. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’atto fosse meramente interlocutorio e non lesivo, che gli accertamenti avessero dato riscontro soltanto ad alcune contestazioni e che le altre fossero prive di prova o smentite da titoli edilizi consolidati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha ritenuto che l’ordinanza impugnata, consistendo in una sospensione dei lavori adottata sulla base di una relazione tecnica di sopralluogo, avesse natura interlocutoria e non producesse una lesione attuale né un’utilità concreta per il ricorrente, non precludendo l’adozione di ulteriori provvedimenti. In secondo luogo, ha escluso che la presentazione di un esposto o di una denuncia di illeciti edilizi attribuisca, di per sé, al denunciante una posizione qualificata o un interesse legittimo alla definizione della segnalazione e all’adozione di specifiche misure repressive. La denuncia è stata distinta dall’istanza amministrativa: la prima è una segnalazione collaborativa diretta all’esercizio officioso del potere e non impone all’amministrazione un obbligo di provvedere; la seconda è una dichiarazione di volontà idonea ad attivare un procedimento su cui grava l’obbligo di conclusione ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. In terzo luogo, il giudice ha rilevato la mancanza di un interesse personale, concreto e attuale al ricorso. La mera vicinitas non dimostra automaticamente l’interesse ad agire, essendo necessario allegare e provare uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Le questioni relative a luci e vedute appartengono, ove esistenti, alla tutela civilistica dei diritti tra proprietari. Inoltre, le ulteriori contestazioni si fondavano su interventi risalenti, su dichiarazioni asseritamente non veritiere non direttamente riferite alla proprietà del ricorrente e su elementi fotografici non depositati in giudizio, di provenienza e data non certe. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, nella misura di euro 1.500 per ciascuna delle parti resistenti e controinteressate.
Norme richiamate
art. 31 legge n. 47/1985
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione all’asserita omissione dell’attività repressiva edilizia, ma il giudice non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di lesività dell’atto e di interesse a ricorrere.
art. 2, comma 1, legge n. 241/1990
L’obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso riguarda l’istanza amministrativa, quale dichiarazione di volontà diretta ad attivare un procedimento, e non la mera denuncia o segnalazione di fatti destinati all’esercizio officioso del potere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti, disposto a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti.
Massime di principio
- La mera presentazione di una denuncia, di un esposto o di una segnalazione di un illecito edilizio costituisce un apporto partecipativo all’esercizio officioso dei poteri comunali di vigilanza e repressione, ma non attribuisce di per sé al denunciante un interesse legittimo alla definizione della segnalazione né all’adozione di uno specifico provvedimento sanzionatorio.
- La denuncia amministrativa deve essere distinta dall’istanza amministrativa: la denuncia segnala fatti rilevanti per l’esercizio officioso del potere e non impone necessariamente all’amministrazione l’obbligo di adottare un provvedimento espresso; l’istanza, invece, esprime una volontà diretta ad attivare un procedimento volto all’adozione di un provvedimento e determina l’obbligo di conclusione previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990.
- Un’ordinanza di sospensione dei lavori avente natura interlocutoria, che non preclude l’adozione di ulteriori provvedimenti e non arreca una lesione attuale al denunciante, non è autonomamente impugnabile da quest’ultimo per ottenere l’estensione degli accertamenti o l’adozione di ulteriori misure repressive.
- In materia edilizia, la vicinitas può fondare la legittimazione ad agire, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso: quest’ultimo richiede l’allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio personale, concreto e attuale derivante dall’atto impugnato.
- L’interesse tutelato dalle norme edilizie e urbanistiche è l’interesse pubblico al corretto insediamento delle costruzioni nel territorio; le lesioni di diritti soggettivi tra proprietari confinanti o vicini, quali quelle relative a luci e vedute, devono essere fatte valere davanti al giudice civile.
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