Ordinanza n. 2662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sezione I, che aveva respinto il ricorso di primo grado; il giudizio concerneva un provvedimento adottato per carenze documentali relative all’ingresso in Italia dello straniero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado. Dalla motivazione emerge che la controversia riguardava un’istanza di ingresso in Italia di uno straniero e la documentazione prodotta, inclusa un’asseverazione relativa alla capacità economica della ditta individuale coinvolta. L’appellante contestava, in sostanza, la valutazione dell’Amministrazione e del TAR circa l’insufficienza della documentazione e la mancanza della capacità economica necessaria. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede di sommaria delibazione cautelare, plurime carenze documentali non superate neppure in giudizio e il mancato riscontro, nei dati dell’Agenzia delle Entrate, delle informazioni contenute nell’asseverazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. La Sezione ha condiviso la valutazione del TAR secondo cui il provvedimento impugnato era fondato su plurime carenze documentali non superate in giudizio. Ha inoltre considerato incontestato che, secondo le verifiche dell’Amministrazione, la ditta individuale non possedesse la capacità economica utile a sostenere l’ingresso in Italia dello straniero beneficiario dell’istanza; i dati dell’asseverazione non risultavano confermati dalle risultanze dell’Agenzia delle Entrate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado presuppone la sussistenza del fumus boni iuris, valutato sulla base di una sommaria delibazione delle censure e della decisione appellata.
- La presenza di plurime carenze documentali non superate neppure nel giudizio di primo grado può escludere il fumus boni iuris necessario per la tutela cautelare.
- Quando la capacità economica dichiarata in un’asseverazione non trova riscontro nei dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, tale difformità può giustificare il rigetto della domanda cautelare relativa a un’istanza di ingresso in Italia.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando il giudice ravvisi specifici presupposti equitativi, anche in caso di rigetto dell’istanza.
Come è indicizzato
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