Cassazione Civile, Ordinanza n. 24407/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento di veterinari del Dipartimento di prevenzione che, dopo un primo sopralluogo presso un'azienda agricola, avevano rilevato carenze igieniche nei box di stabulazione dei vitelli e concesso un termine per adeguarsi. All'esito del secondo sopralluogo, effettuato dopo il termine, era stata contestata la persistenza di condizioni igieniche non conformi alla normativa di settore, con successiva ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa. In primo grado l'opposizione era stata accolta perché il giudice di pace aveva ritenuto non sufficientemente provata la violazione, valorizzando l'assenza di fotografie e ritenendo non coperti da fede privilegiata gli apprezzamenti contenuti nei verbali. Il Tribunale, in appello, aveva invece riformato la decisione e confermato l'ordinanza-ingiunzione, reputando che il verbale facesse piena prova dei fatti attestati dai pubblici ufficiali, compresa la non idoneità igienica riscontrata, e che le contestazioni non fossero generiche. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente attribuito fede privilegiata anche a valutazioni tecniche e apprezzamenti soggettivi dei verbalizzanti sulla adeguatezza delle pulizie, che non potrebbero essere coperti da atto pubblico e richiederebbero, per essere superati, una querela di falso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative è atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento, delle dichiarazioni rese e dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti. Nel caso concreto, la descrizione della non idoneità igienica dei box di stabulazione dei vitelli è stata considerata un fatto riscontrato direttamente dai verbalizzanti e ancorato a prescrizioni tecniche, non una mera opinione personale. Ne consegue che il verbale era idoneo a provare la violazione e che, per contestarne l'efficacia probatoria, sarebbe stata necessaria querela di falso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; la fede privilegiata non si estende alle mere valutazioni personali del verbalizzante.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa nel procedimento camerale accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, definito in conformità alla proposta.
art. 51 c.p.c.
È stata richiamata la decisione delle Sezioni Unite sulla non configurabilità di incompatibilità del consigliere delegato che abbia formulato la proposta nel collegio decidente.
art. 52 c.p.c.
Richiamato unitamente all'art. 51 c.p.c. sul tema dell'incompatibilità del giudice.
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, compresa la somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione, il processo verbale redatto da pubblici ufficiali fa piena prova dei fatti direttamente percepiti e attestati come avvenuti in loro presenza, salvo querela di falso.
- La fede privilegiata dell'atto pubblico non copre le sole valutazioni critiche o personali del verbalizzante, ma può estendersi a rilievi descrittivi ancorati a parametri tecnici e normativi quando il fatto accertato sia oggettivamente riscontrato e riportato nel verbale.
- Per superare l'efficacia probatoria privilegiata del verbale su fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale non basta contestare genericamente la valutazione svolta dall'accertatore: occorre attivare lo strumento della querela di falso.
- Se il giudice di merito attribuisce al verbale il valore probatorio proprio dell'atto pubblico in relazione a fatti tecnici direttamente riscontrati, la censura per violazione dell'art. 2700 c.c. non può essere accolta.
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