Ordinanza n. 3200/2026 - Napoli, Sezione 8
Per l’ottemperanza Della sentenza n.1102/2024, pubblicata il 15/02/2024, all'esito del giudizio Rg. n. 3447/2022 celebratosi dinanzi alla Sezione Ottava del T.A.R. Campania sede di Napoli, notificata all’intimata il 17.9.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1102/2024, recante condanna del Comune al pagamento di € 3.000,00 oltre oneri di legge per spese di giudizio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1102/2024, che aveva condannato il Comune di Aversa al pagamento delle spese processuali in loro favore, dichiarandosi antistatari. Hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore ritardo. Il Comune si è costituito comunicando di avere deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis TUEL. I ricorrenti hanno sostenuto che la sospensione prevista dall'art. 243-bis, comma 4, TUEL riguarderebbe soltanto le procedure esecutive disciplinate dal codice di procedura civile e non il giudizio di ottemperanza, in quanto quest'ultimo sarebbe diretto ad assicurare l'effettività della tutela.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio di ottemperanza sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione di controllo della Corte dei conti. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 243-bis, comma 4, TUEL anche al giudizio di ottemperanza, equiparandolo alle procedure esecutive in ragione dell'esigenza di tutelare la par condicio creditorum. La sospensione consegue alla mera adozione della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura e opera fino alla decisione della Corte dei conti sul piano. Il Comune dovrà comunicare alla Sezione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti della Corte dei conti, l'approvazione o il diniego del piano, indicando anche l'eventuale inserimento del credito nel piano approvato. Il giudizio potrà riprendere ai sensi dell'art. 80 c.p.a. previa istanza di fissazione di udienza da presentare entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso o, per la parte ricorrente, dalla conoscenza documentata della decisione della Corte dei conti. Non è stata quindi decisa nel merito la richiesta di esecuzione né è stata disposta la nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3
La sospensione delle procedure esecutive opera dalla mera adozione della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio e si applica anche al giudizio di ottemperanza, equiparato alle procedure esecutive per tutelare la par condicio creditorum.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente all'art. 243-bis, comma 4, TUEL, la base normativa della sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla conoscenza dell'evento che determina la ripresa.
art. 243-quater, commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Individua il procedimento e l'organo competente per l'approvazione o il diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 243-bis, comma 4, TUEL, il giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione di una condanna pecuniaria a carico di un ente locale è equiparato alle procedure esecutive, sicché deve essere sospeso dalla mera adozione della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino all'approvazione o al diniego del piano da parte della competente Sezione di controllo della Corte dei conti.
- La sospensione prevista dall'art. 243-bis, comma 4, TUEL opera anche quando il credito sia azionato mediante ottemperanza, poiché l'esigenza di assicurare la par condicio creditorum impedisce che il singolo creditore possa ottenere, attraverso tale rito, una soddisfazione individuale durante la procedura di riequilibrio dell'ente.
- Dopo l'approvazione o il diniego del piano di riequilibrio, il giudizio sospeso prosegue previa istanza di fissazione di udienza da presentare entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso o dalla conoscenza documentata dell'evento da parte della parte interessata.
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