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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20940/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concedente nei confronti del fideiussore di una società utilizzatrice di un contratto di leasing, per il pagamento di somme dovute dopo la risoluzione del rapporto. Il debitore ha proposto opposizione, contestando anzitutto la qualificazione del leasing come contratto di godimento anziché traslativo e sostenendo che, se correttamente qualificato come leasing traslativo, alla risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore avrebbe dovuto applicarsi l’art. 1526 c.c., con conseguente nullità della clausola contrattuale che regolava i rapporti economici post-risoluzione. In appello ha inoltre dedotto l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione della pretesa creditoria ai sensi degli artt. 1384 e 1227 c.c., assumendo che il prezzo di realizzo del bene fosse inferiore al valore di mercato. In cassazione ha affidato il ricorso a tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1362 c.c. per avere la Corte d’appello ignorato la mancata contestazione della natura traslativa del leasing e la condotta processuale della controparte; 2) violazione degli artt. 2744 e 1526 c.c. per l’errata disciplina applicata alla risoluzione del leasing traslativo e la nullità della clausola negoziale; 3) violazione dell’art. 1384 c.c. per il rigetto della domanda di riduzione della pretesa creditoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la non contestazione ex art. 115 c.p.c. possa riguardare la qualificazione giuridica del contratto, poiché essa attiene ai fatti storici e non alle valutazioni giuridiche, che spettano al giudice. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato sulla premessa, non accolta, della natura traslativa del leasing e perché introduceva questioni nuove non risultanti dalla sentenza impugnata né dedotte in modo compiuto nei gradi di merito. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con le rationes decidendi della Corte territoriale, che avevano ritenuto tardiva la contestazione sul prezzo di vendita del bene e comunque non documentato l’allegato scostamento dal valore di mercato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita"

    La non contestazione rileva solo per i fatti storici allegati e non per la qualificazione giuridica del contratto, che resta compito del giudice.

  • art. 1362 c.c.

    La condotta processuale di una parte che non contesti la qualificazione del contratto non costituisce, di per sé, criterio ermeneutico idoneo a ricostruire la comune intenzione contrattuale.

  • art. 2744 c.c.

    La norma è richiamata dalla parte ricorrente come parametro imperativo nella valutazione delle clausole del leasing, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1526 c.c.

    La sua applicazione presupponeva l’accoglimento della tesi sulla natura traslativa del leasing, tesi non condivisa dalla Corte e non validamente censurata.

  • art. 1384 c.c.

    La domanda di riduzione della pretesa creditoria è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi sulla tardività e mancanza di prova documentale.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della riduzione del credito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di correlazione con la motivazione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda i fatti storici e non si estende alla qualificazione giuridica del rapporto, che è attività riservata al giudice di merito.
  • La qualificazione di un contratto deriva dalla sussunzione dei fatti nelle norme applicabili e non dalla sola etichetta attribuita dalle parti o dalla mancata contestazione processuale di tale etichetta.
  • Per censurare una decisione in cassazione il motivo deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se ne ignora una, il motivo è inammissibile.
  • Le questioni nuove, non risultanti dalla decisione impugnata e non dimostrate come introdotte nei gradi di merito, non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.
  • La domanda di riduzione di una pretesa creditoria richiede specifica deduzione e prova dei fatti posti a fondamento; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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