Sentenza n. 350/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento adottato e notificato in data 1° luglio 2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione dell’Aquila ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale e occupato in un rapporto di lavoro agricolo regolare, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendo non raggiunto il requisito delle trentanove giornate lavorative nel trimestre di riferimento, sulla base di circolari ministeriali. Il ricorrente ha dedotto la violazione della normativa primaria in materia di conversione dei permessi di soggiorno, l'eccesso di potere e l'erroneità dei presupposti, contestando l'attribuzione di valore vincolante alle circolari, l'assenza di una base legislativa per la soglia delle trentanove giornate e la mancata considerazione dell'attività lavorativa effettivamente e continuativamente svolta. Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare, rilevando l'assenza di una soglia numerica rigida, l'eliminazione del vincolo delle quote da parte del decreto-legge n. 145 del 2024 e il raggiungimento del requisito minimo anche considerando periodi lavorativi successivi. L'Amministrazione, nonostante l'ordine cautelare di riesame, non ha svolto una concreta e aggiornata rivalutazione della posizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. In primo luogo, ha rilevato che l'Amministrazione, dopo la sospensione cautelare dell'atto e l'ordine di riesame, avrebbe dovuto esercitare nuovamente il potere in modo effettivo e sostanziale, alla luce dei rilievi del giudice; tale attività non è stata svolta. In secondo luogo, ha ritenuto illegittimo il diniego nel merito: l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 e l'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 203 del 2016 richiedono almeno tre mesi di regolare attività lavorativa e un'offerta di lavoro subordinato, ma non impongono né un numero predeterminato di giornate lavorative né un trimestre rigido di riferimento. Le circolari ministeriali, in quanto atti interni, non possono introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli legislativi né comprimere la posizione del privato senza una chiara base normativa. Devono inoltre essere considerati gli elementi sopravvenuti favorevoli, inclusi i periodi lavorativi successivi alla domanda, quando attestino la stabilità e continuità del rapporto di lavoro. Le spese sono state compensate; è stato confermato il gratuito patrocinio e liquidato al difensore il compenso di 1.500 euro, oltre accessori e spese forfettarie.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e che sia destinatario di un'offerta di lavoro subordinato possa chiedere la conversione del permesso di soggiorno
La disposizione non impone il raggiungimento di un numero predeterminato di giornate lavorative né individua un trimestre rigido e predeterminato per verificare il requisito temporale.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 203/2016
il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e che sia destinatario di un'offerta di lavoro subordinato possa chiedere la conversione del permesso di soggiorno
La norma concorre a disciplinare la conversione del permesso per lavoro stagionale e non consente di ricavare una soglia rigida di giornate lavorative ulteriore rispetto al requisito dei tre mesi di attività regolare.
decreto-legge n. 145/2024
Secondo il provvedimento, ha eliminato il vincolo delle quote per la conversione dei permessi di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
art. 4 D.M. n. 55/2014
È utilizzato per valutare le caratteristiche dell'attività difensiva e dell'affare ai fini della liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
È applicato per il dimezzamento del compenso liquidato a titolo di gratuito patrocinio.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede, secondo la normativa primaria richiamata, almeno tre mesi di regolare attività lavorativa in Italia e un'offerta di lavoro subordinato, ma non il raggiungimento di una soglia numerica predeterminata di giornate lavorative né il riferimento a un trimestre rigido, se tali requisiti ulteriori non sono previsti dalla legge.
- Le circolari amministrative, in quanto atti interni, non possono introdurre requisiti sostanziali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa primaria né comprimere la posizione giuridica del privato in assenza di una chiara base legislativa, in ossequio al principio di legalità e alla gerarchia delle fonti.
- A seguito di un'ordinanza cautelare che sospenda un diniego e ordini il riesame, l'Amministrazione deve procedere a una rivalutazione effettiva e sostanziale della posizione dell'interessato, coerente con i rilievi contenuti nell'ordinanza; la mera conservazione dell'atto sospeso non soddisfa tale obbligo.
- Nel valutare la domanda di conversione del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve considerare complessivamente la situazione lavorativa dello straniero, inclusi gli elementi sopravvenuti favorevoli successivi alla presentazione dell'istanza, quando essi siano rilevanti per dimostrare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro.
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