Ordinanza n. 2973/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina, di data ed estremi non conosciuti e non notificato, caricato sull'area riservata del ricorrente in relazione alla domanda -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l'assegnazione del ricorrente all'Istituto Alberghiero I.I.S. -OMISSIS-; - della nota -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela avanzata dal ricorrente con nota inviata a mezzo mail in data 05.02.2026; - in parte qua, ove occorra, se interpretata in modo lesivo per il ricorrente, della circolare del Ministero dell'Istruzione -OMISSIS- avente ad oggetto "Esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione", la quale richiama il disposto dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n.62/2017. - di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione dello studente a un istituto alberghiero e successivo rigetto dell'istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ambito territoriale di Messina lo ha assegnato a un istituto alberghiero, nonché il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela e, ove occorra, la circolare ministeriale relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte eventualmente lesiva. La doglianza cautelarmente esaminata concerne l'assenza di dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, dell'incapienza dei posti disponibili presso l'istituto indicato dal ricorrente come preferenziale e l'assenza di una motivazione specifica sulle ragioni dell'assegnazione. Sono state inoltre rappresentate rilevanti difficoltà logistiche e organizzative, nonché la non trascurabile diversità delle impostazioni formative dell'istituto di provenienza rispetto a quello assegnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti per la tutela richiesta. In particolare, ha rilevato che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'indisponibilità di posti presso l'istituto indicato in via preferenziale dal ricorrente né motivato specificamente tale circostanza, in contrasto con la giurisprudenza pertinente richiamata nell'ordinanza. Ha inoltre ritenuto apprezzabile il periculum in mora in ragione delle difficoltà logistiche e organizzative e della significativa diversità degli indirizzi formativi tra l'istituto di provenienza e quello assegnato. L'accoglimento non comporta la definitiva attribuzione del posto, ma rimette all'Amministrazione l'adozione di un nuovo provvedimento conforme ai rilievi cautelari. È stata fissata l'udienza pubblica per il 9 dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto integrati i presupposti per accogliere la domanda di sospensione e ordinare una riedizione del provvedimento amministrativo.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 62/2017
Disposizione richiamata dalla circolare ministeriale relativa alle domande di partecipazione all'esame di maturità; l'ordinanza non ne espone una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un provvedimento di assegnazione scolastica, l'Amministrazione deve dimostrare l'incapienza dei posti disponibili presso l'istituto indicato in via preferenziale dall'interessato e deve motivare specificamente le ragioni dell'eventuale assegnazione ad altro istituto.
- La presenza di rilevanti difficoltà logistiche e organizzative, unita alla non trascurabile diversità delle impostazioni formative tra l'istituto di provenienza e quello assegnato, può integrare un periculum in mora apprezzabile ai fini della tutela cautelare.
- Quando il provvedimento di assegnazione scolastica risulta carente quanto alla verifica e alla motivazione della disponibilità dei posti, la tutela cautelare può consistere nell'accoglimento dell'istanza e nella rimessione all'Amministrazione del riesercizio del potere mediante un nuovo provvedimento conforme ai rilievi del giudice.
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