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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37245/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché era stato rilevato che non aveva dichiarato la disponibilità di un veicolo e di un'azienda. Il difensore ha dedotto (1) omessa/ apparente motivazione e mancato esame della documentazione probatoria attestante la chiusura della partita IVA, sostenendo che il giudice si è basato su deduzioni presuntive già utilizzate in precedenza; (2) violazione degli artt. 76 e 96 d.P.R. n. 115/2002 perché la revoca si sarebbe fondata su dati presuntivi e non su valutazioni probatorie corrette. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per il suo deposito con modalità non prescritte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: (a) vizi formali: il ricorso non è stato depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, come previsto dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., ma è stato notificato al Ministero della Giustizia/Avvocatura dello Stato, forma non consentita; (b) vizi sostanziali: il ricorso, oltre al difetto procedurale, mirava sostanzialmente a censurare la motivazione e il merito delle valutazioni del giudice (vizi non qualificabili come violazione di legge ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002), mentre l'impugnazione in cassazione ex art. 99 comma 4 è ammessa solo per violazione di legge e per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione inesistente o manifestamente insufficiente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende; nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Stabilisce il rimedio e i limiti dell'impugnazione avverso i provvedimenti sull'ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato: il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge (inclusi errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali); inoltre rinvia alla procedura speciale per le modalità processuali

  • artt. 582 e 583 cod. proc. pen.

    Dettano le modalità di deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento: il mancato deposito secondo queste norme comporta inammissibilità dell'impugnazione; la notifica al Ministero/Avvocatura dello Stato non sostituisce il deposito richiesto

  • artt. 76 e 96 d.P.R. n. 115/2002

    Indicano le condizioni e le modalità per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nel caso la Corte ha rilevato che le censure fondate su valutazioni di merito circa la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove non sono sindacabili in cassazione ex art. 99 come violazioni di legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per colpa: applicata per imporre al ricorrente il pagamento di €3.000,00

  • art. 541 cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamato in motivazione per spiegare che, nel procedimento in esame, le spese non seguono il criterio civilistico della soccombenza, ma le regole del codice di rito penale; la Corte ha ritenuto non dovessero essere liquidate spese in favore del Ministero resistente

Massime di principio

  • Gli impugnativi avverso provvedimenti su ammissione/revoca del patrocinio a spese dello Stato devono essere depositati presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p.; la notifica al Ministero o all'Avvocatura dello Stato non sostituisce tale deposito e comporta grave rischio di inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 è limitato a questioni di diritto (violazione di legge) e a vizi motivazionali estremi; non è lo strumento per rivedere le valutazioni di fatto o la congruità della motivazione che costituiscono sindacato di merito.
  • Se la censura è in realtà un rinnovato appello al merito (es. contestare la valutazione della prova o la sussistenza di presunzioni), la Corte di cassazione lo dichiara inammissibile per incompetenza a svolgere un nuovo giudizio di merito.
  • La documentazione probatoria decisiva su fatti rilevanti per l'ammissione al gratuito patrocinio (es. chiusura partita IVA) dovrebbe essere prodotta e fatta valutare tempestivamente nei gradi e nelle forme processuali previste; se non è adeguatamente valorizzata nei termini, la sua efficacia può risultare limitata e difficilmente recuperabile in cassazione.
  • In caso di inammissibilità per vizi formali imputabili al ricorrente, è possibile la condanna a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende e al pagamento delle spese processuali; inoltre, la procedura è considerata accessoria al processo penale principale e le regole sulle spese seguono i criteri del rito penale.

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