Cassazione Penale, Sentenza n. 12391/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in riforma del GUP, lo dichiarava responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (coltivazione illecita di stupefacenti) e rideterminava la pena. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) nullità della campionatura ex art. 87 d.P.R. 309/1990 per violazione delle garanzie difensive (la fase di campionatura sarebbe stata limitata alla raccolta di piante poi trattate fuori dalla vista del difensore e senza idonea custodizione, rendendo inutilizzabili gli accertamenti dei R.I.S.); (2) vizio di motivazione/errata ricostruzione dei fatti rispetto alla responsabilità (la Corte avrebbe interpretato come cura delle piante attività che nel verbale era descritta come 'spuntare' le piante, non idonea a provare condotta concorsuale); (3) errata esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. e vizio nella determinazione della pena ex art. 133 c.p., per non avere valutato la personalità dell'imputato (incensurato) e per aver inflitto pena superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In dettaglio: (1) il primo motivo è manifestamente infondato: la Corte richiamava il principio consolidato secondo cui la nullità della campionatura per violazione delle garanzie difensive ex art. 87 DPR 309/1990, riguardando attività successive al sequestro, non invalida il sequestro né impedisce l'utilizzo probatorio del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti su di esso; (2) il secondo motivo è inammissibile perché si risolve in una mera rivalutazione del merito e dei fatti (vietata in sede di legittimità salvo i vizi tassativi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.); (3) il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego dell'art. 131-bis ritenendo che la condotta non fosse di minima offensività per le modalità e il numero delle piante, e ha correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 87
La Corte ha ritenuto che la nullità della campionatura prevista dall'art. 87, riferendosi ad attività successive al sequestro, non determina l'invalidità del sequestro né pregiudica l'utilizzabilità probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici su di esso
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Norma sostanziale incriminatrice richiamata per la fattispecie (coltivazione illecita di sostanze stupefacenti); la Corte d'appello ha riqualificato il fatto in base a questo articolo
codice di procedura penale, art. 364
Riferimento alle formalità di prelievo dei campioni; l'art. 87 richiama l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 c.p.p.
codice penale, art. 131-bis
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità ritenendo che la condotta non fosse di minima offensività a causa delle modalità organizzate e del numero non irrilevante delle piante
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha indicato i criteri ritenuti rilevanti (modalità della condotta e numero delle piante) giustificando la pena superiore al minimo edittale
codice di procedura penale, art. 606
Limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione può sindacare la motivazione del giudice di merito solo per assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è ammessa una nuova valutazione del fatto
codice di procedura penale, art. 616
Richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle spese e sanzione pecuniaria per l'istante
Massime di principio
- La nullità della campionatura delle sostanze stupefacenti per violazione delle garanzie difensive non determina automaticamente l'invalidità del sequestro né rende inutilizzabili i reperti o gli esami tecnici già eseguiti, quando la nullità riguarda attività successive al sequestro.
- In Cassazione non è possibile ottenere la revisione della valutazione di fatto operata dai giudici di merito; le doglianze che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non indicano vizi di manifesta illogicità, assenza o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) il giudice valuta la minima offensività in relazione agli elementi rilevanti del caso (es. modalità organizzative, numero di piante); non è necessario esaminare tutti i singoli fattori previsti dall'art. 133 c.p., ma occorre indicare quelli ritenuti decisivi.
- La determinazione della pena può discostarsi dal minimo edittale se il giudice di merito indica, con motivazione congrua, i criteri di valutazione (art. 133 c.p.) che giustificano l'aumento; tale discrezionalità è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per contestare efficacemente gli esiti degli accertamenti tecnici è strategico documentare in modo preciso la violazione della catena custodiale e la concreta incidenza di eventuali vizi procedurali sulle analisi, poiché la sola censura formale sulla campionatura può essere ritenuta insufficiente se il sequestro e gli esami risultano complessivamente affidabili.
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