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Sentenza

Sentenza n. 264/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previe misure cautelari - della nota prot. n. 12862 del 17 giugno 2021, emessa dal Comune di Montegranaro - 4° Settore Urbanistica - Edilizia Privata, di riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dal GSE per mezzo di nota del 29 marzo 2021 (prot. GSE/P202110009501), che si esprime sulla legittimità del titolo autorizzativo relativo all'impianto fotovoltaico n. 193384 della ricorrente; - per quanto occorrer possa, della precedente nota prot. 22517, emessa dal Comune il 18 novembre 2020, a integrazione della quale il Comune ha successivamente emanato il provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202500749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali rese in riscontro alle richieste istruttorie del GSE sulla legittimità del titolo edilizio relativo a un impianto fotovoltaico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota comunale del 17 giugno 2021, nonché la precedente nota del 18 novembre 2020, con cui il Comune di Montegranaro aveva espresso dubbi sull'idoneità della DIA presentata nel 2010 a legittimare la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'allora vigente art. 22, comma 3, d.P.R. 380/2001. Ha sostenuto che il parere comunale fosse immediatamente lesivo, poiché il GSE sarebbe stato tenuto ad uniformarsi ad esso disponendo automaticamente la revoca dei benefici incentivanti. La ricorrente ha inoltre dedotto, secondo quanto emerge dalla sentenza, la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e la lesione del legittimo affidamento sulla validità della DIA del 2010.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le note comunali sono state qualificate come atti endoprocedimentali, privi di autonoma natura provvedimentale e di immediata lesività, perché adottati nell'ambito dell'istruttoria avviata dal GSE e destinati a essere valutati da quest'ultimo nell'eventuale provvedimento finale. Il Comune ha espresso pareri contrastanti nel tempo sulla DIA, ma il GSE dovrà autonomamente stabilire quale rilevanza attribuire alle diverse valutazioni. Il giudice ha inoltre rilevato che, anche nell'ipotesi in cui il GSE attribuisse prevalenza al parere del 2021, il controllo sarebbe di carattere meramente formale e dovrebbe considerare che il Comune non ha esercitato né preannunciato l'esercizio di poteri di autotutela sulla DIA del 2010. Pertanto, la DIA costituisce tuttora titolo esistente, valido ed efficace. Le censure relative alla violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e al legittimo affidamento sono state ritenute infondate. Il GSE non aveva ancora esercitato i propri poteri finali, sicché tali valutazioni non erano ancora devolute alla cognizione del TAR ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Nulla per le spese, non essendosi costituite controparti resistenti; il contributo unificato resta a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    La disposizione costituisce il fondamento del procedimento di verifica avviato dal GSE sull'impianto fotovoltaico e sui presupposti per il mantenimento dei benefici incentivanti.

  • art. 22, comma 3, d.P.R. 380/2001

    È richiamata con riferimento all'idoneità della DIA del 2010 a legittimare i lavori relativi all'impianto fotovoltaico.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La censura di violazione della disciplina sull'annullamento d'ufficio è stata ritenuta infondata, poiché il Comune non ha esercitato alcun potere di autotutela sulla DIA del 2010.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; la valutazione finale del GSE non era quindi ancora sindacabile nel giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata dopo la discussione in camera di consiglio e l'avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il parere reso da un'amministrazione nell'ambito dell'istruttoria richiesta da altra amministrazione, quando non produce direttamente effetti modificativi o ablativi della posizione giuridica del destinatario, ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile per difetto di immediata lesività.
  • La lesività di un atto istruttorio non può essere desunta automaticamente dalla possibilità che l'amministrazione procedente lo utilizzi per adottare un successivo provvedimento sfavorevole: l'impugnazione deve essere rivolta contro l'atto finale, salvo che l'atto endoprocedimentale produca effetti immediati e autonomi.
  • Quando il titolo edilizio non sia stato annullato o rimosso in autotutela dall'amministrazione competente, esso deve essere considerato esistente, valido ed efficace nell'ambito di un successivo procedimento amministrativo che ne verifichi formalmente la sussistenza.
  • Il giudice amministrativo non può anticipare la valutazione della legittimità di poteri amministrativi non ancora esercitati; le questioni relative al futuro provvedimento finale restano devolute al giudizio eventualmente proponibile contro tale provvedimento.
  • La presenza di pareri comunali contrastanti, resi nel tempo da diversi responsabili della medesima funzione, non determina di per sé l'immediata lesività di uno di essi, quando la decisione finale spetti a un'altra amministrazione chiamata a valutarli.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziImpianti da fonti rinnovabiliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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