Sentenza n. 18/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 13BM.2025/D.00294 del 7 agosto 2025, in parte qua; - per la declaratoria d'inefficacia del contratto, se e in quanto eventualmente sottoscritto, con il conseguente subentro della ricorrente in corso d'esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto n. 71 di una procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal lotto relativo a un catetere per PTA a rilascio di farmaco, sostenendo di avere indicato nell’offerta economica quantità e importo su base annuale, anziché triennale, per mero errore materiale. Ha dedotto la violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 12, ultimo comma, e dell’art. 20 del disciplinare, nonché dei principi di buona fede, tutela dell’affidamento, tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione e risultato. Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto recepire il chiarimento tempestivamente fornito e correggere l’offerta mediante la semplice moltiplicazione per tre dei quantitativi e dell’importo indicati.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’errore nell’offerta economica sia emendabile come errore materiale soltanto quando risulti immediatamente e inequivocabilmente rilevabile dal solo documento contenente l’errore, senza ricorrere a elementi esterni o a una ricostruzione logico-deduttiva della volontà negoziale. Nel caso concreto, dall’offerta economica non emergeva ictu oculi che quantità e importo fossero riferiti a una sola annualità: il modulo generato dal sistema e sottoscritto dalla concorrente riportava espressamente le colonne relative al fabbisogno triennale e all’importo triennale complessivo. La correzione avrebbe quindi richiesto l’utilizzo del chiarimento successivo e di elementi esterni, determinando un’inammissibile integrazione postuma dell’offerta, oltre i limiti del soccorso istruttorio e in violazione dei principi di par condicio e autoresponsabilità. Il TAR ha inoltre valorizzato la chiarezza della lex specialis, che prevedeva una fornitura triennale e indicava per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. n. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare sostanzialmente l’offerta economica, né per ricostruire postumamente la volontà negoziale del concorrente sulla base di elementi esterni.
art. 12, ultimo comma, del disciplinare di gara
La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale base della contestazione, ma il testo della sentenza non ne esplicita il contenuto.
art. 20 del disciplinare di gara
La disposizione è richiamata dalla ricorrente tra i parametri violati, senza ulteriore esplicitazione del suo contenuto nella motivazione.
art. 3 del disciplinare di gara
La lex specialis definiva l’oggetto della procedura come fornitura triennale e indicava per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta, rendendo chiaro il periodo temporale cui riferire l’offerta economica.
art. 5 del d.lgs. n. 36/2023
La ricorrente ne ha invocato i principi di buona fede e tutela dell’affidamento; tali principi non consentono tuttavia di alterare o integrare postumamente l’offerta economica.
art. 10 del d.lgs. n. 36/2023
La ricorrente ne ha invocato il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, ritenuto non idoneo a superare l’errore sostanziale nell’indicazione dei quantitativi e dell’importo dell’offerta.
Massime di principio
- Un errore nell’offerta economica è qualificabile come errore materiale emendabile soltanto quando la sua natura risulti immediatamente e inequivocabilmente dal solo documento che lo contiene, senza ricorrere a elementi esterni o a una ricostruzione logico-deduttiva della volontà negoziale.
- Non è consentito utilizzare il soccorso istruttorio per correggere un’offerta economica quando la correzione richieda di ricostruire la volontà del concorrente sulla base di chiarimenti successivi o di altri atti della gara, poiché ciò integra un’inammissibile integrazione postuma dell’offerta.
- La chiara indicazione nella lex specialis della durata triennale della fornitura e della riferibilità triennale dei quantitativi e degli importi impone al concorrente di formulare l’offerta su tale base; l’indicazione di dati annuali non desumibili dal documento di offerta legittima l’esclusione.
- Il divieto di integrazione postuma dell’offerta economica tutela i principi di par condicio tra i concorrenti e di autoresponsabilità dell’operatore economico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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