Ordinanza n. 2948/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania – Napoli che aveva accolto il ricorso di primo grado imponendo la rinnovazione dell’attività procedimentale e la revisione della graduatoria secondo i criteri individuati dal giudice
Esito
Favorevole al resistente (beneficiaria assegno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Città di Torre Annunziata e l’Ambito Territoriale Sociale 30 hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Campania – Napoli, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che la sentenza impugnata imponeva all’amministrazione di porre in essere una nuova attività procedimentale per rivedere la graduatoria relativa all’assegno di cura applicando i criteri stabiliti dal primo giudice. La parte appellata ha resistito e ha proposto, a sua volta, una domanda cautelare anche in via incidentale, chiedendo inoltre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente incisi dall’eventuale accoglimento dell’appello, individuati nei soggetti ammessi all’assegno di cura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare degli enti appellanti, ritenendo non sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado. Ha valorizzato, in particolare, che l’immediata esecuzione della sentenza imponeva una nuova attività procedimentale e che sia l’interesse pubblico sia quello degli aventi diritto richiedevano di non dilazinarla, anche se l’attività avrebbe potuto rivelarsi superflua in caso di successivo accoglimento dell’appello. L’esame della domanda cautelare proposta dall’appellata e appellante incidentale è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 settembre 2026 per il rispetto dei termini processuali. Il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l’elevato numero dei soggetti potenzialmente interessati e l’impossibilità di identificarli nominativamente. Sono state prescritte modalità di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, con identificazione dei potenziali controinteressati mediante i codici alfanumerici della graduatoria, per ragioni di riservatezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello; l’istanza di sospensione è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando l’esecuzione immediata della pronuncia impone una rinnovazione procedimentale necessaria alla tutela dell’interesse pubblico e degli aventi diritto, anche se tale attività potrebbe risultare superflua in caso di successivo accoglimento dell’appello.
- Quando l’eventuale accoglimento dell’appello può incidere sulla posizione di una pluralità numerosa o non facilmente identificabile di soggetti, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendo modalità idonee a rendere conoscibile la controversia e compatibili con la tutela della riservatezza.
- Nelle procedure caratterizzate da graduatorie contenenti dati personali, i potenziali controinteressati possono essere individuati negli atti di pubblicità legale mediante codici alfanumerici anziché mediante nominativi, quando ciò consenta di assicurare l’informazione processuale senza divulgare dati identificativi non necessari.
Come è indicizzato
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