Sentenza n. 1074/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento 1) dell’esito della prova scritta, per come pubblicato il 22.10.2025 e nelle parti ritenute lesive, svoltasi il 20.10.2025, del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, o, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP); 2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 22.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per questa parte ricorrente; 3) della prova stessa di questa parte ricorrente nella parte in cui si prevedono i gravati quesiti indicati di seguito in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di quelli di seguito elencati: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui di seguito in narrativa ove e per quanto occorra ed ove adottati; b) i verbali di correzione della prova scritta di questa parte ricorrente ove e per quanto occorra ed ove adottati; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottata; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottati; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso di questa parte ricorrente; g) l’avviso recante: “Aggiornamento del 22.10.2025: Sono stati pubblicati sulla piattaforma ‘concorsi smart’ gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025” limitatamente al risultato di questa parte ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove e per quanto occorra; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata; m) l’avviso inerente alle modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive e/o contrarie a questa parte ricorrente; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive di questa parte ricorrente; o) gli aggiornamenti del 03.12 e del 04.12 pubblicati sul portale InPA, ove considerativi lesivi per questa parte ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riesame del punteggio conseguito nei gravati quesiti della prova scritta del concorso, con la rettifica in positivo del punteggio raggiunto e la conseguente dichiarazione di idoneità ed ammissione alla fase successiva; con la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di loro competenza, a riesaminare in melius il punteggio della ricorrente per i motivi esposti di seguito in narrativa, incrementando, per l’effetto, il punteggio della prova scritta, con conseguente ammissione alla fase successiva, e riserva di ulteriori richieste istruttorie con vittoria di spese e competenze difensive come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico per funzionari UNEP, con attribuzione del punteggio di 20,75/30 e conseguente mancata idoneità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni organizzatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, contestando il quesito n. 28 di lingua inglese. Il quesito chiedeva di individuare la frase più vicina nel significato a “If I had more free time, I would start a language course”. L’Amministrazione aveva indicato come corretta la risposta “I don’t have much free time now, but I’d start a course if I did”, mentre la ricorrente aveva selezionato “I would have started a language course if I had time”. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., della par condicio concorsorum e della lex specialis, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, inconferenza e ingiustizia manifesta. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che la risposta indicata dall’Amministrazione fosse semanticamente incompleta per l’omesso riferimento espresso al “language course” e che la propria risposta fosse invece l’unica idonea a conservare integralmente il significato della frase, facendo riferimento al periodo ipotetico di tipo III. Le Amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione della Commissione Interministeriale Ripam e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha respinto l’eccezione relativa al difetto di legittimazione della Commissione Interministeriale Ripam, ritenendo che essa, dotata di autonomia, sia competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 165/2001, comprese l’approvazione e indizione dei bandi, la nomina delle commissioni, la validazione delle graduatorie e gli ulteriori atti connessi. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha affermato che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quiz e nella valutazione delle risposte, sindacabile soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta individuata, purché tali vizi siano provati o almeno assistiti da un principio di prova. Ha inoltre ribadito che, nei quesiti a risposta multipla, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta; non sono ammissibili quesiti che costringano il candidato a scegliere la risposta “meno errata”. Applicando tali criteri, ha ritenuto corretta la risposta sub c), perché il periodo ipotetico utilizzato esprime una situazione ipotetica o irreale nel presente o nel futuro, coerente con la frase proposta. La risposta sub a), invece, non è semanticamente equivalente: richiama un periodo ipotetico riferito al passato e, comunque, non impiega neppure correttamente la struttura del periodo ipotetico di tipo III, mancando il past perfect “had had”. Il quesito è stato quindi ritenuto chiaro e la valutazione amministrativa legittima. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori in favore delle Amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti dalla norma.
La disposizione ha consentito al TAR di definire immediatamente il giudizio nel merito, essendo completi il contraddittorio e l’istruttoria e risultando rispettate le formalità temporali previste.
art. 35, comma 5, d.lgs. 165/2001
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici.
La norma è stata ritenuta idonea a fondare la competenza e la legittimazione della Commissione Interministeriale Ripam ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato dal giudice.
art. 51 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’accesso agli uffici pubblici, ma non ritenuto violato dal giudice.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma non ritenuto violato dal giudice.
Massime di principio
- La discrezionalità dell’amministrazione nella formulazione dei quesiti concorsuali e nella valutazione delle risposte è ampia ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica; il candidato deve fornire la prova, o almeno un principio di prova, del vizio dedotto.
- Nei concorsi con quesiti a risposta multipla, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta. È illegittima la formulazione che imponga al candidato di scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella predisposizione dei quiz può estendersi alla correttezza scientifica della soluzione individuata, in applicazione della riserva di scienza, ma non può sostituire la valutazione amministrativa in assenza di un errore manifesto.
- La risposta a un quesito concorsuale deve essere valutata in rapporto al significato complessivo richiesto dalla domanda: una risposta riferita a un periodo ipotetico del passato non è equivalente a una risposta che descriva una situazione ipotetica o irreale nel presente o nel futuro.
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