Sentenza del 09/10/2018 n. 2360 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico - reddito d'impresa - omessa dichiarazione - presunti pagamenti in contanti - dichiarazioni di terzi - sono sufficienti - presunzione iuris tantum - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la ricostruzione presuntiva di un maggior reddito d'impresa, effettuata nell'ambito di un accertamento sintetico. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento sulle dichiarazioni di terzi relative a pagamenti effettuati in contanti, sulle caratteristiche oggettive dell'attività esercitata, consistente in una piccola impresa edile, e sull'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per tutti gli anni sottoposti a verifica.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stata ritenuta legittima la presunzione dell'Ufficio circa l'esistenza di un maggior reddito d'impresa, poiché le dichiarazioni di terzi sui pagamenti in contanti, unite agli elementi oggettivi riferiti all'attività economica e alla reiterata omessa dichiarazione dei redditi, costituiscono elementi sufficienti a fondare l'accertamento. La presunzione è stata qualificata come "iuris tantum", quindi superabile dal contribuente mediante prova contraria concreta e specifica, ma non automaticamente invalida per il solo fatto di basarsi su presunzioni.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e presuntivo del reddito
L'Amministrazione può ricostruire induttivamente il reddito sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, anche derivanti da dichiarazioni di terzi e da circostanze oggettive relative all'attività esercitata.
Principio della presunzione iuris tantum
La presunzione è ammessa come base dell'accertamento, ma resta provvisoria: il contribuente può vincerla dimostrando l'insussistenza dei pagamenti, la loro diversa natura o l'inattendibilità degli elementi utilizzati dall'Ufficio.
Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
La mancata presentazione della dichiarazione per più annualità non prova da sola l'esistenza di un reddito specifico, ma costituisce un elemento indiziario rilevante se valutato insieme agli altri dati acquisiti dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di terzi che attestano pagamenti in contanti possono fondare un accertamento presuntivo, soprattutto quando risultano coerenti, specifiche e convergenti.
- L'omessa dichiarazione dei redditi per più anni rafforza il quadro indiziario, ma normalmente deve essere accompagnata da ulteriori elementi relativi all'attività e ai ricavi.
- Le caratteristiche concrete dell'impresa, come il settore edilizio, le dimensioni ridotte e le modalità usuali di pagamento, possono essere utilizzate per ricostruire presuntivamente il reddito.
- Una presunzione iuris tantum non è definitiva: il contribuente può contestarla con documentazione contabile, bancaria e contrattuale o con una spiegazione alternativa credibile e verificabile.
- La contestazione generica dell'accertamento non è sufficiente; occorre confutare puntualmente le singole dichiarazioni dei terzi, i pagamenti indicati e il metodo di ricostruzione del reddito.
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