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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15956/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una società incaricata del recupero crediti, in nome e per conto della cessionaria di un portafoglio NPL, per far dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. la costituzione di un fondo patrimoniale stipulata da un debitore con la moglie prima dell’azione esecutiva. In primo grado la domanda revocatoria era stata accolta solo nei confronti dei beni del debitore, mentre la Corte d’appello aveva confermato la decisione. I coniugi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due hanno censurato la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 58 TUB, sostenendo che la cessionaria non avesse provato la propria titolarità del credito e l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco; con il secondo motivo hanno dedotto la nullità della sentenza per omessa rilevazione del difetto di titolarità del rapporto creditizio in capo alla società attrice; con il terzo motivo, assorbito, è stata dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che, in caso di contestazione sull’inclusione dello specifico credito nella cessione in blocco, non basti la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale né il rinvio a un sito internet contenente un numero di posizione privo di riferimenti identificativi; ha inoltre escluso che la condotta processuale dei debitori in un diverso giudizio potesse valere come riconoscimento della cessione. La motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata apparente e quindi inesistente. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando i principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del creditore.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il riparto dell’onere della prova: chi agisce come cessionario del credito deve provare l’inclusione del credito nella cessione in blocco e dunque la propria legittimazione sostanziale.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti come parametro violato nella valutazione della domanda e delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 58, commi 2 e 4, D.Lgs. 385/1993

    Le formalità pubblicitarie previste dalla norma rendono opponibile la cessione, ma non esonerano il cessionario dall’onere di provare che lo specifico credito azionato sia effettivamente compreso nell’operazione di cessione quando ciò sia contestato.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato per gli effetti della notificazione/pubblicità della cessione verso i debitori ceduti.

  • art. 4 L. 130/1999

    Richiamato come norma che, nelle cessioni in blocco, conduce all’applicazione dell’art. 58 TUB.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Rubrica del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rubrica del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Rubrica del terzo motivo, poi dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti, la pubblicità ex art. 58 TUB rende la cessione opponibile ai debitori ceduti, ma non sostituisce la prova dell’effettiva inclusione del singolo credito nell’operazione quando tale inclusione sia specificamente contestata.
  • Il cessionario che agisce in giudizio come successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale, dimostrando che il credito azionato rientra nel perimetro della cessione.
  • La produzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, ove l’indicazione dei crediti sia generica o rinvii a un sito internet contenente meri numeri di posizione non identificativi, è insufficiente a provare la sicura riferibilità dello specifico credito alla cessione.
  • La condotta processuale del debitore in un diverso giudizio, se attinente al merito o all’entità del credito e non al titolo della cessione, non può essere valorizzata come riconoscimento implicito della titolarità del credito in capo al cessionario.
  • Quando la motivazione del giudice di merito si fonda su presupposti logici incoerenti o su automatismi argomentativi privi di effettiva verifica delle risultanze di fatto, la motivazione è apparente e quindi inesistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoContratto preliminare
RamiProcesso civileObbligazioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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