Cassazione Penale, Sentenza n. 21437/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo della somma di euro 24.380,00 disposto dal G.I.P. a carico della società. La società deduceva: (i) violazione dell'art. 125 c.p.p. per mera apparenza della motivazione, sostenendo che la responsabilità dell'ente era fondata su D.Lgs. 231/2001 collegata al reato di corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001) ma tale corruzione era stata ricondotta a fatti descritti come turbativa d'asta (art. 353-bis c.p.) che, per la società, non potevano essere valutati perché per il capo relativo alla turbativa era intervenuta prescrizione; (ii) violazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione alla determinazione del profitto e alla necessità di un accertamento contraddittorio, posto che la prescrizione del reato osterebbe alla quantificazione del profitto; (iii) omessa/insufficiente motivazione rispetto all'uso alternativo di norme (artt. 321 c.p.p. e 240 c.p.) e al correttofondamento del sequestro ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il profitto oggetto di sequestro sia riconducibile al "patto illecito" di corruzione e quindi rilevante ai fini della responsabilità dell'ente anche se il reato autonomo di turbativa è stato estinto per prescrizione. La prescrizione del reato autonomo non elide la valenza eziologica del patto illecito né impedisce che il profitto sia ascritto alla corruzione accertanda in sede di merito; il provvedimento genetico e l'ordinanza impugnata contenevano motivazione sufficiente e il G.I.P. aveva adeguatamente richiamato l'ambito applicativo dell'art. 53 D.Lgs. 231/2001. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la società condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione come di mera apparenza; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non meramente apparente.
D.Lgs. 231/2001, art. 25
Norma sulla responsabilità amministrativa degli enti; la Corte ha ritenuto che la responsabilità dell'ente possa fondarsi sul profitto derivante dal "patto illecito" di corruzione, ricostruendo il nesso eziologico anche se reati autonomi contestati a persone fisiche sono estinti per prescrizione.
D.Lgs. 231/2001, art. 53
Disciplina del sequestro preventivo e conservativo applicabile agli enti; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che il sequestro fosse adeguatamente ancorato a questa disposizione.
art. 353-bis cod. pen. (turbativa d'asta)
Reato addebitato originariamente a persone fisiche e collegato alla corruzione; la prescrizione del reato autonomo non ha impedito l'attribuzione del profitto all'illecito corruttivo ai fini della responsabilità dell'ente.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in tema di provvedimento genetico e presupposti del sequestro; la Corte ha osservato che l'uso di richiamo ad altre norme procedurali nel decreto non esclude la riconducibilità del sequestro all'art. 53 D.Lgs. 231/2001.
art. 240 cod. pen.
Richiamato nel decreto originario del G.I.P.; la Corte ha ritenuto che il richiamo a questa norma non elida il presupposto di sequestro ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
artt. 319-353-bis cod. pen.
Riferimento alle fattispecie penali richiamate nelle censure difensive; la Corte ha considerato che gli atti collegati al patto illecito sono elementi utili per valutare la riconducibilità del profitto alla corruzione.
art. 429 cod. proc. pen.
Citato nelle doglianze difensive in relazione ai mezzi di impugnazione e alla sindacabilità degli atti; la Corte non ha ritenuto fondati gli assunti che ne derivavano per la revoca del sequestro.
D.L. n. 137/2020, art. 23, commi 8 e 9
Norma sulla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; applicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Sez. U. n. 13539 del 30/1/2020 (Perroni, Rv. 278870)
Giurisprudenza richiamata in motivazione: distinzione su limiti di applicazione della confisca in caso di estinzione del reato; Corte ritiene non rilevante per l'attuale fattispecie l'argomentazione richiamata dalla difesa.
art. 19 D.Lgs. 231/2001
Richiamato dalla difesa come possibile fondamento alternativo; la Corte ha osservato che il G.I.P. ha comunque trattato i presupposti ex art. 53 D.Lgs. 231/2001, rendendo ininfluente il riferimento difensivo.
Massime di principio
- La prescrizione del reato autonomamente contestato a persone fisiche non esclude automaticamente la possibilità di adottare misure sul profitto nei confronti dell'ente se sussiste un nesso eziologico tra il profitto e il "patto illecito" di corruzione accertabile in sede di responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Il sequestro disposto ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 231/2001 può essere ritenuto legittimo anche se il decreto genetico richiama altre norme processuali o penali; ciò che conta è che il provvedimento contenga una motivazione sufficiente a collegare il profitto all'illecito rilevante per l'ente.
- La quantificazione e l'individuazione del profitto rilevante per l'ente richiedono accertamenti, ma la possibilità di misure cautelari non è preclusa dalla necessità di un successivo accertamento in contraddittorio: eccezioni richiedono argomentazioni concrete e non ipotetiche.
- Le censure di mera apparente motivazione o di omessa specificazione del fondamento giuridico del sequestro richiedono che la difesa indichi specifiche carenze o lacune motivazionali; affermazioni generiche sulla prescrizione o sul richiamo di norme alternative difficilmente bastano a ottenere la revoca cautelare.
- In situazioni analoghe, per ottenere la revoca del sequestro è strategico dimostrare il mancato nesso causale tra la somma sequestrata e l'illecito contestato all'ente, l'assenza di elementi probatori che colleghino il profitto al patto corruttivo, o la sproporzione evidente della misura rispetto al presunto profitto.
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