Cassazione Penale, Sentenza n. 2015/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del G.i.p. che aveva convalidato il sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001, sul profitto presunto del reato di cui all'art. 416 c.p., quantificato in € 461.654,48. Unico motivo di ricorso: violazione di legge per apparente motivazione relativa alla sussistenza del requisito del periculum in mora (pericolo di sottrazione delle disponibilità). La difesa contestava che la motivazione era insufficiente perché si basava solo sulla natura del denaro senza fatti sintomatici di dispersione; non si era considerato l'esistenza di riserve/fondi rischi nei bilanci 2021-2022 (aumento delle riserve); la prosecuzione dell'attività aziendale e l'esternalizzazione di servizi smentivano la prognosi di contrazione dei ricavi; le pretese risarcitorie di terzi non erano individuate e dovevano essere escluse dato che la persona offesa formalmente indicata era solo la società Cuki, già risarcita; il presunto debito da rivalsa era vago e non poteva sostenere il pericolo nel ritardo; censurata anche la valutazione della consistenza patrimoniale e dell'ammontare dei debiti.
La decisione
Ricorso dichiarato infondato e rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione solo per violazione di legge e ha valutato che la motivazione dell'ordinanza impugnata non fosse del tutto assente né meramente apparente: il provvedimento aveva articolato una pluralità di elementi fattuali (natura dei beni oggetto di cautela, limitata operatività della società sottoposta a misura interdittiva, livello di esposizione debitoria e previsioni sulla possibile diminuzione dei ricavi) che complessivamente formavano un apparato argomentativo minimo idoneo. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il giudizio di legittimità non è sede per rinnovare valutazioni tecnico-aziendali o rivalutare apprezzamenti di fatto non decisivi. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 231/2001, artt. 19 e 53
Tali disposizioni sono state richiamate come base normativa per il sequestro preventivo del profitto del reato commesso nell'ambito dell'attività aziendale; la corte ha ritenuto che la misura cautelare sia stata correttamente motivata in relazione alla finalità di conservazione del profitto del reato.
codice penale, art. 416
L'art. 416 (del reato presupposto, associazione per delinquere) è stato indicato come il reato da cui deriverebbe il profitto oggetto di sequestro; la Corte ha ritenuto coerente l'individuazione del reato presupposto nel contesto degli elementi valutati.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato nei principi giurisprudenziali citati: la Corte precisa che l'illogicità manifesta della motivazione può integrare motivo di cassazione solo in casi specifici, mentre nel caso di specie non si è di fronte a motivazione del tutto assente o meramente apparente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; non è strumento per rinnovare valutazioni di fatto o tecnico-aziendali.
- La motivazione del provvedimento cautelare non deve essere perfetta, ma non può essere del tutto assente o meramente apparente: è sufficiente un apparato argomentativo minimo che colleghi elementi fattuali al pericolo di sottrazione.
- Elementi utili a giustificare il periculum in mora possono essere valutazioni aggregate (natura dei beni, limitazioni interdittive all'attività, esposizione debitoria, previsione di contrazione dei ricavi, organizzazione dell'attività illecita) anche se alcune previsioni sono prognostiche.
- L'esistenza di riserve o fondi rischi nei bilanci non elimina automaticamente il pericolo di dispersione delle disponibilità; occorre dimostrare vincoli di destinazione o altra specifica idoneità delle riserve a coprire il rischio invocato.
- Contestare un sequestro preventivo richiede elementi concreti e circostanziati che dimostrino l'assenza di pericolo di sottrazione: mere deduzioni astratte o ricostruzioni alternative dei fatti difficilmente scalfiscono la motivazione del giudice del riesame.
- In fase di legittimità la Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito né valuta nuovi elementi probatori; l'attenzione è sulla correttezza e sufficienza della motivazione sotto il profilo di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1928/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1929/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1930/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1934/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1935/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1936/2024 del 17/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →