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Ordinanza

Ordinanza n. 1808/2026 - Roma, Sezione 2

per l'accertamento della illegittimità del silenzio e del diritto del ricorrente ad ottenere il visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia sulla richiesta di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia sulla richiesta di rilascio di un visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto a ottenere il visto. Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda un visto per lavoro subordinato e non un visto per motivi di studio.

La decisione

La Sezione Seconda ha ritenuto di non essere competente, nell’ambito della ripartizione interna delle controversie tra le sezioni del TAR Lazio, a trattare il ricorso. Poiché le controversie relative al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, salvo quelle concernenti i visti d’ingresso per motivi di studio, spettano alla Sezione Quinta, il fascicolo è stato rimesso al Presidente del Tribunale per l’assegnazione alla sezione competente. La decisione è stata adottata senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio o il diritto al visto.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella ripartizione interna delle controversie tra le sezioni di un tribunale amministrativo, la controversia relativa al silenzio dell’amministrazione su una richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato deve essere assegnata alla sezione competente per gli affari del Ministero degli Affari Esteri, quando la sezione competente per i visti di studio è espressamente esclusa da tale materia.
  • La verifica della corretta assegnazione interna del ricorso può essere effettuata prima dell’esame della domanda di merito; ove la controversia appartenga a una diversa sezione, il collegio rimette gli atti al Presidente del tribunale per l’assegnazione, senza pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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