Cassazione Penale, Sentenza n. 15843/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata per il periodo 25/11/2018-24/05/2019. Il rigetto era fondato sulla revoca precedente della semilibertà per possesso e utilizzo abusivo di un telefono cellulare e per l'uso di un conto corrente sul quale altri detenuti ricevevano denaro. Si contestava la violazione di norme dell'ordinamento penitenziario e il vizio di motivazione per il mancato esame di una serie di elementi emergenti dagli atti e per la mancata considerazione che al richiedente era stata poi concessa la liberazione anticipata per il periodo immediatamente successivo (25/05/2019-25/11/2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di adeguata motivazione del Tribunale di sorveglianza: il provvedimento impugnato si è basato solo sulla condotta relativa al telefono senza valutare compiutamente gli altri elementi utili a verificare la reale presenza della volontà di rieducazione. Inoltre non è stata considerata la concessione successiva della liberazione anticipata. Perciò l'ordinanza è stata annullata e gli atti rinviati al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio privo dei vizi rilevati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato quale base procedurale del motivo di ricorso in Cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme (consente la censura per motivi di fatto e di diritto indicati nell'impugnazione).
artt. 54 e 69-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norme dell'ordinamento penitenziario richiamate in relazione alla finalità rieducativa della pena e ai criteri per la concessione dei benefici (semilibertà, liberazione anticipata); la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato se la condotta contestata fosse incompatibile con tali finalità.
Massime di principio
- Il diniego di benefici penitenziari deve essere motivato in modo completo, valutando tutti gli elementi probatori emersi dagli atti: la carenza di analisi integrale è motivo di annullamento.
- Un comportamento illecito (es. possesso/uso di telefono) non può automaticamente escludere la rieducazione senza che il giudice spieghi in che modo esso comprometta la volontà rieducativa del detenuto.
- Il giudice deve considerare anche provvedimenti successivi (es. concessione del beneficio per periodo immediatamente successivo) come elemento rilevante nella valutazione complessiva della rieducazione.
- In caso di vizi di motivazione la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, imponendo al giudice di affrontare e giustificare tutti i profili critici indicati.
- Il ricorso per cassazione è strumento efficace per contestare decisioni che omettono la valutazione di documenti o circostanze che possono incidere sulla valutazione della rieducazione e dei benefici.
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