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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15843/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata per il periodo 25/11/2018-24/05/2019. Il rigetto era fondato sulla revoca precedente della semilibertà per possesso e utilizzo abusivo di un telefono cellulare e per l'uso di un conto corrente sul quale altri detenuti ricevevano denaro. Si contestava la violazione di norme dell'ordinamento penitenziario e il vizio di motivazione per il mancato esame di una serie di elementi emergenti dagli atti e per la mancata considerazione che al richiedente era stata poi concessa la liberazione anticipata per il periodo immediatamente successivo (25/05/2019-25/11/2019).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di adeguata motivazione del Tribunale di sorveglianza: il provvedimento impugnato si è basato solo sulla condotta relativa al telefono senza valutare compiutamente gli altri elementi utili a verificare la reale presenza della volontà di rieducazione. Inoltre non è stata considerata la concessione successiva della liberazione anticipata. Perciò l'ordinanza è stata annullata e gli atti rinviati al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio privo dei vizi rilevati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato quale base procedurale del motivo di ricorso in Cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme (consente la censura per motivi di fatto e di diritto indicati nell'impugnazione).

  • artt. 54 e 69-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norme dell'ordinamento penitenziario richiamate in relazione alla finalità rieducativa della pena e ai criteri per la concessione dei benefici (semilibertà, liberazione anticipata); la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato se la condotta contestata fosse incompatibile con tali finalità.

Massime di principio

  • Il diniego di benefici penitenziari deve essere motivato in modo completo, valutando tutti gli elementi probatori emersi dagli atti: la carenza di analisi integrale è motivo di annullamento.
  • Un comportamento illecito (es. possesso/uso di telefono) non può automaticamente escludere la rieducazione senza che il giudice spieghi in che modo esso comprometta la volontà rieducativa del detenuto.
  • Il giudice deve considerare anche provvedimenti successivi (es. concessione del beneficio per periodo immediatamente successivo) come elemento rilevante nella valutazione complessiva della rieducazione.
  • In caso di vizi di motivazione la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, imponendo al giudice di affrontare e giustificare tutti i profili critici indicati.
  • Il ricorso per cassazione è strumento efficace per contestare decisioni che omettono la valutazione di documenti o circostanze che possono incidere sulla valutazione della rieducazione e dei benefici.

Testo integrale

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