Sentenza n. 922/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1511/2024, pubblicata il 19 luglio 2024 e resa nel giudizio n. 442/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1511/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1511/2024. Nelle more del giudizio, il Ministero resistente ha eseguito il pagamento dovuto in forza del titolo giudiziale. Con memoria dell'11 maggio 2026, il ricorrente ha rappresentato l'avvenuta integrale esecuzione della sentenza, ritenendo così soddisfatta la propria pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il pagamento effettuato dall'amministrazione pienamente satisfattivo. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale: l'amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale e, pertanto, la controversia si è definita per soddisfacimento sopravvenuto della pretesa, imputabile alla condotta successiva dell'amministrazione. Le spese sono state liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza al giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale
La cessazione della materia del contendere per soddisfacimento sopravvenuto della pretesa non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce la condanna alle spese dell'amministrazione, quando l'adempimento sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e il giudizio sia stato quindi necessario per ottenere l'esecuzione del titolo.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese deve avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso ove il giudizio fosse proseguito.
Come è indicizzato
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