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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05375/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per aver svolto, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore. La difesa ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità penale, insistendo anche con memoria. La Corte di cassazione rileva che il ricorso si limita a riproporre le stesse doglianze già sottoposte al giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla testimonianza dell'ispettore della polizia municipale che aveva visto l'imputato indicare agli automobilisti i posti in cui lasciare l'auto e sulla stessa ammissione dell'imputato di svolgere quell'attività per guadagnare denaro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché privo di confronto con la decisione impugnata e meramente ripetitivo rispetto alle deduzioni già esaminate e disattese nei gradi di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in assenza di cause di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, C.d.S.

    norma incriminatrice richiamata per la contravvenzione di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)

    il ricorso deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; motivi meramente apparenti o ripetitivi non soddisfano il requisito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la non ravvisabilità di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono contenere una critica argomentata della sentenza impugnata e confrontarsi con la sua motivazione; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello è insufficiente.
  • In presenza di una "doppia conforme", doglianze meramente reiterate e non specificamente correlate alla ratio decidendi sono motivo apparente e determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la declaratoria di inammissibilità non sia ascrivibile ad assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La valutazione di inammissibilità può fondarsi sulla carenza del requisito di specificità dei motivi richiesto dall'art. 581 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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