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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16648/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi: (1) la tardività della querela contestando la tempestività alla luce della normativa speciale del Codice delle assicurazioni (art. 148 d.lgs. 7/9/2005 n. 209), sostenendo che la comunicazione della contestazione del sinistro era avvenuta già il 28/04/2020 e dunque la querela del 20/02/2021 sarebbe tardiva; (2) la doglianza sulla responsabilità penale per insufficiente e contraddittoria motivazione, con critica della valutazione probatoria (eccessiva valorizzazione della testimonianza dell'investigatore dell'assicurazione, assenza di identificazione della chiamante del 118, mancata audizione dell'imputato e coerenza dei testimoni oculari con il modulo di constatazione amichevole).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, in via preliminare e assorbente, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo esame limitato alla tempestività della querela. I giudici di legittimità hanno rilevato una carenza motivazionale della Corte territoriale circa l'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 148 d.lgs. 209/2005 e hanno disposto che in sede di rinvio venga valutata compiutamente la sequenza delle comunicazioni tra le parti e l'intera vicenda amministrativa; le altre censure sono state assorbite. Ogni statuizione sulle spese della parte civile è rinviata alla decisione definitiva del processo.

Norme richiamate

  • art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)

    "[ai] fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione […] qualora altri indicatori di frode […] siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, […] può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo [ovvero, rispettivamente, sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento in caso di danni a cose e novanta giorni in caso di danni a persone], di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato […]. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo [trenta giorni dalla comunicazione della decisione di condurre ulteriori approfondimenti], presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive"

    La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, se l'impresa assicurativa attiva la procedura prevista dall'art. 148, il termine trimestrale per proporre querela (art. 124 c.p.) decorre dallo spirare dei 30 giorni successivi alla comunicazione obbligatoria all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti; pertanto la decorrenza ordinaria è sospesa e va valutata la sequenza documentale delle comunicazioni amministrative.

  • art. 124 codice penale

    E' la norma che fissa il termine per la proposizione della querela; la Corte ricorda che la decadenza prevista va accertata secondo criteri rigorosi e non su mere supposizioni.

  • art. 642 codice penale

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato (frode); la sentenza di merito confermava la condanna per tale reato, ma la Cassazione ha annullato per vizio procedurale relativo alla tempestività della querela.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per il riassunto dei motivi di impugnazione nelle forme previste dalla legge.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la trattazione scritta del procedimento: la causa è stata trattata con le modalità previste da tale disposizione.

Massime di principio

  • Quando l'impresa assicurativa attiva la procedura di cui all'art. 148 d.lgs. 209/2005 (comunicazione di approfondimenti e successiva comunicazione conclusiva), il termine per proporre la querela previsto dall'art. 124 c.p. decorre dallo spirare dei 30 giorni successivi alla comunicazione della decisione di effettuare approfondimenti; pertanto va sempre verificata la sequenza temporale delle comunicazioni amministrative.
  • La mera conoscenza parziale o il sospetto non fanno decorrere il termine di querela: la decorrenza va accertata secondo criteri rigorosi e sulla base di documentazione probatoria chiara.
  • Se in appello il giudice omette di valutare specificamente la disciplina speciale (art. 148) e le comunicazioni dell'assicuratore, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un nuovo esame limitato a tale profilo.
  • In simili contenziosi è cruciale produrre e contestare documenti amministrativi (comunicazioni dell'assicurazione, rapporti di perizia, date di notifica) per dimostrare l'effettiva data di piena e certa conoscenza del fatto offensivo da parte della persona offesa.
  • Il gravame difensivo fondato su carenze motivazionali della valutazione probatoria può essere assorbito se emerge una questione preliminare di ammissibilità/processuale che determini l'annullamento o il rinvio.

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