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Sentenza

Sentenza n. 53/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 260/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.03.2024.

Giustizia amministrativa202501179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 260/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 260/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 marzo 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione, ma il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della parte ricorrente, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione un commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e prevedendo, in caso di persistente inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita dall'Amministrazione, il beneficiario può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione concreta delle statuizioni giudiziali.
  • L'accertata perdurante inadempienza dell'Amministrazione legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e a nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
  • Nel dare esecuzione al giudicato, l'Amministrazione deve detrarre gli importi eventualmente già corrisposti in adempimento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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