Sentenza n. 7363/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 959/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.06.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 959/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 959/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 giugno 2024. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Ministero aveva accreditato il Bonus nel Portale Bonus Carta del Docente nel dicembre 2025, dopo l'instaurazione del ricorso. La pretesa sostanziale è stata quindi soddisfatta dall'Amministrazione solo in pendenza del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento del Bonus da parte del Ministero avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e non residuasse alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato la valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria, secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il credito era stato soddisfatto soltanto dopo la proposizione del ricorso e che, in assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda sarebbe stata meritevole di accoglimento. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso; per la parte non compensata, il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, eliminando ogni utilità concreta di una pronuncia di merito.
- Quando la sopravvenienza amministrativa soddisfa la pretesa nel corso del giudizio, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
- Se l'Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso, la valutazione di soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell'Amministrazione alle spese, anche qualora il giudizio termini con la cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione dell'obbligazione amministrativa dopo l'instaurazione del giudizio può condurre a una compensazione parziale delle spese, mentre la parte residua può essere posta a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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