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Ordinanza

Ordinanza n. 112/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale n. 230 del 5 dicembre 2025, nonché, ove occorra, precedente ordinanza sindacale e parere ARPAE

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privati interessati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 230 del 5 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, e hanno esteso l'impugnazione, ove occorrente, all'ordinanza sindacale n. 29 del 9 marzo 2023 e al parere di ARPAE del 20 febbraio 2023. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone nel dettaglio le specifiche censure di legittimità dedotte, limitandosi a rilevare che le censure necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che le censure richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare e ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Nelle more, mediante bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione sostanziale sino alla definizione della lite. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando le censure dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare e fissare sollecitamente l'udienza di merito.
  • In presenza di interessi contrapposti, la sospensione cautelare può essere disposta per mantenere integra la situazione sostanziale nelle more della definizione del giudizio di merito.
  • L'accoglimento della domanda cautelare può essere pronunciato senza anticipare la decisione definitiva sulla fondatezza delle censure, quando la tutela interinale risulti opportuna in ragione del bilanciamento degli interessi e della necessità di approfondimento nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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