Cassazione Penale, Ordinanza n. 13199/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato con un unico motivo la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli che, su accordo delle parti, gli aveva applicato la pena richiesta per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo implicitamente che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento immediata. La Corte ha ritenuto però che il provvedimento fosse una sentenza applicativa della pena ex art. 444 c.p.p. e che il ricorso non prospettasse alcuno dei soli motivi consentiti nel patteggiamento, cioè vizi sulla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che contro la sentenza di applicazione della pena concordata sono proponibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che nel caso concreto non erano né riscontrabili né compiutamente dedotti. Conseguentemente, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità o di proscioglimento; la Corte ritiene però che il motivo non sia deducibile nei limiti propri del patteggiamento, salvo i casi tassativi previsti.
art. 444 c.p.p.
individua la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, contro la quale operano limiti speciali di impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
stabilisce che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice alla base del reato oggetto della sentenza di patteggiamento.
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro per la proscioglimento immediato, ma non ritenuto utile a superare i limiti di impugnabilità del patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: validità del consenso dell'imputato, difetto di corrispondenza tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. non consente, da sola, di eludere i limiti speciali di impugnazione previsti per il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena non rientra nei casi consentiti, esso è inammissibile e comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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