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Sentenza

Sentenza del 13/02/2020 n. 3576 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

T. Spa chiedeva il rimborso dell'agevolazione sull'accise per fornitura di gasolio destinato al trasporto ferroviario per il periodo gen. 2009 - dic. 2010. L'Agenzia negava il rimborso relativo alla fattura del 17/02/2009 per tardività dell'istanza (presentata il 08/03/2011). La contribuente impugnava il diniego; CTP e CTR le davano ragione. L'Agenzia ricorreva in Cassazione denunciando (i) un vizio processuale per inammissibilità del ricorso di primo grado (art. 19 D.Lgs. 546/1992) e (ii) la errata interpretazione del termine biennale per la richiesta di rimborso, sostenendo che dovesse decorrere dalla data di pagamento anziché dalla data di fornitura/DAS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza (l'Agenzia non aveva riprodotto gli atti/notifiche necessari nel ricorso). Ha però accolto il secondo motivo ritenendo che la CTR avesse erroneamente fatto decorrere il termine biennale dalla data di pagamento. La Corte ha affermato che, per le agevolazioni sulle accise riconosciute in funzione dell'effettivo utilizzo nei trasporti ferroviari, il dies a quo del termine biennale (art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992) è il momento della fornitura/immissione in consumo dal deposito (o, in generale, il momento in cui sorgono i presupposti costitutivi del beneficio), e che il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) ha rilievo probatorio sull'avvenuta fornitura. Applicando questi principi alla fattispecie, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente (con compensazione integrale delle spese).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Norma processuale richiamata dall'Agenzia per censurare l'ammissibilità del ricorso di primo grado; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di autosufficienza documentale nel ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    il termine biennale per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito decorre dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio

    La Corte interpreta che il termine decadenziale biennale decorre dal momento in cui sorgono i requisiti costitutivi del diritto all'agevolazione (es. momento della fornitura/immissione in consumo), non dalla data di pagamento dell'accisa.

  • Testo Unico Accise (TUA), art. 14, comma 2

    Articolo rilevante per i casi di rimborso per versamento indebito: la Corte precisa che tale norma non è applicabile alla fattispecie delle agevolazioni che sorgono per specifici presupposti d'uso; va distinta la richiesta di rimborso per indebito (dies a quo la data di versamento) dalla richiesta dell'agevolazione (dies a quo il momento in cui nasce il diritto all'agevolazione).

  • TUA, art. 10 (Documento di Accompagnamento Semplificato - DAS)

    Il DAS, previsto dall'art.10 TUA e dal Reg. n.3649/92 CEE e regolamento n.210/1996, è l'atto che accompagna il trasporto dei prodotti soggetti ad accisa e ha rilevanza probatoria sull'avvenuta fornitura e immissione in consumo.

  • Tabella A, punto 4 (agevolazione per trasporti ferroviari)

    Individua l'impiego agevolato (carburanti per trasporti ferroviari di merci e passeggeri). La Corte richiama che l'agevolazione richiede l'effettivo impiego per la destinazione prevista.

  • Regolamento n. 3649/92/CEE e regolamento n. 210/1996

    Normativa comunitaria e regolamentare che disciplina strumenti come il DAS e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa; la Corte ne trae argomenti probatori sulla rilevanza del DAS.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-418/14 (ROZ-WIT)

    "tanto l'impianto sistematico quanto la ratio della direttiva 2003/96 si basano sul principio secondo cui i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo"

    Principio europeo secondo cui l'ammissibilità dell'agevolazione si basa sull'effettivo utilizzo dei prodotti energetici per la finalità prevista; usato dalla Corte per confermare la nozione di 'utilizzo effettivo' e che la destinazione può essere provata anche senza la mera erogazione nei serbatoi dei mezzi.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. nn. 24261-24263 del 30/09/2019)

    Precedenti della Corte secondo cui il termine biennale decorre dal momento in cui si realizza il presupposto costitutivo del beneficio (e non dalla data di versamento), con conseguente distinzione tra rimborso per indebito e richiesta di agevolazione.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni sulle accise legate all'utilizzo (es. trasporto ferroviario), il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui sorgono i presupposti costitutivi del beneficio (di norma la fornitura/immissione in consumo dal deposito), non dalla data di pagamento dell'accisa.
  • Il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) e documenti di fornitura sono elementi probatori fondamentali per dimostrare l'immissione in consumo e la destinazione effettiva del prodotto; conservarli è essenziale per la tempestività e la fondatezza delle istanze.
  • Bisogna distinguere chiaramente fra: (a) rimborso per versamento indebito (dies a quo la data di versamento) e (b) richiesta di pagamento dell'agevolazione riconosciuta per specifico utilizzo (dies a quo il momento in cui il diritto sorge). Applicare la regola sbagliata può comportare la dichiarazione di tardività.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le doglianze processuali che censurano la valutazione dei fatti/documenti richiedono autosufficienza: il ricorso deve riprodurre o trascrivere gli atti essenziali (es. atti di diniego e le relative notifiche) altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Per il contribuente: calcolare i termini decadenziali a partire dalla data di fornitura/immissione in consumo e presentare la richiesta entro due anni da quella data; conservare fatture, DAS e ogni attestazione comprovante la destinazione del prodotto.
  • Per l'Amministrazione: qualificare correttamente la natura della richiesta (rimborso indebito vs corresponsione dell'agevolazione) e motivare chiaramente eventuali dinieghi indicando le date rilevanti e le attestazioni/documenti, nonché notificando gli atti in modo documentalmente provabile.

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