Ordinanza n. 332/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti della gara CIG: B86E0BB427 indetta dalla Stazione Appaltante Provinciale di Como per conto del Comune di Lurate Caccivio e segnatamente: a) del disciplinare di gara (doc. 4) nella parte in cui parte in cui prevede (art. 3,2) l’applicazione del CCNL K545 e del Capitolato Speciale d’appalto (doc. 12) b) della determina della Stazione Appaltante Provinciale in persona del Dirigente Dott. Matteo Accardi n. 145/2026 del 29.1.2026 11.3.2025 (doc. 1) con la quale l’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico costituenda A.T.I. Eco Burgus S.r.l. - I.CO.S. S.r.l, determina notificata alla ricorrente il 30.1.2026 (doc. 2) con pubblicazione delle offerte solo il 9.2.2026 (doc. 18) c) dei verbali di gara (allegati al doc. 1) n. 1 del 30.10.2025, n. 2 del 04.11.2025, n. 3 del 19.11.2025, n. 4 del 03.12.2025 d) del verbale del RUP n. 3845/2026 del 27.01.2026 (doc. 3) di verifica positiva della documentazione di gara e di attestazione della congruità dei costi di manodopera dichiarati in sede di offerta dall’operatore economico risultato primo in graduatoria e) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con conseguente risarcimento in forma specifica mediante subentro nell’esecuzione, ove incominciata nelle more del giudizio, con declaratoria del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione o in via subordinata per il risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente nella misura del 15% dell’utile conseguibile;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della gara per l'affidamento quinquennale, con possibile rinnovo biennale, e relativa aggiudicazione a una costituenda ATI
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il disciplinare di gara nella parte relativa all'applicazione del CCNL K545, il capitolato speciale d'appalto, il provvedimento di aggiudicazione, i verbali di gara e il verbale del RUP recante la verifica positiva della documentazione e la valutazione di congruità dei costi della manodopera dichiarati dall'operatore primo classificato. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro nell'esecuzione, nonché, in via subordinata, il risarcimento per equivalente nella misura indicata del 15% dell'utile conseguibile. Il testo richiama in particolare un primo motivo di ricorso, le cui implicazioni sostanziali, secondo il giudice, necessitano di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di cognizione sommaria non ha ritenuto evidenti le implicazioni sostanziali delle questioni dedotte, in particolare di quelle prospettate con il primo motivo, rinviandone il compiuto esame alla fase di merito. Ha inoltre escluso la sussistenza dell'estrema gravità e urgenza richiesta dall'art. 119, comma 4, c.p.a., considerando che l'affidamento ha durata quinquennale, con possibile rinnovo biennale, e che, in caso di eventuale fondatezza del ricorso, sarebbe possibile valutare il subentro nel contratto ove nel frattempo stipulato. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa generale della domanda cautelare incidentale.
art. 119, comma 4, c.p.a.
Il giudice ha ritenuto non integrato il presupposto dell'estrema gravità e urgenza necessario per la sospensione dell'efficacia degli atti nell'ambito del rito speciale.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, le questioni dedotte non presentino implicazioni sostanziali evidenti e richiedano un compiuto approfondimento nella sede di merito.
- Nel rito speciale, la sospensione cautelare degli atti presuppone l'estrema gravità e urgenza prevista dall'art. 119, comma 4, c.p.a.; tale requisito non ricorre quando la durata dell'affidamento e la possibilità di un eventuale subentro consentano di preservare la concreta utilità della tutela ottenibile con la decisione di merito.
- La possibile stipulazione del contratto non determina automaticamente l'accoglimento della domanda cautelare se, in caso di successiva fondatezza del ricorso, resta astrattamente praticabile il subentro nell'esecuzione.
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