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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33275/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, poiché la sentenza di merito era già passata in giudicato, non era più deducibile in sede di legittimità la questione relativa alla prescrizione non dichiarata dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 29 luglio 2022, perché proposto tardivamente. L'unico motivo dedotto in cassazione denunciava violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, che il ricorrente assumeva erroneamente non riconosciuta dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché la sentenza era ormai passata in giudicato.

Norme richiamate

  • prescrizione del reato

    La questione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non è esaminabile quando la decisione di merito è già passata in giudicato; la relativa doglianza è inammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione della mancata declaratoria di prescrizione presuppone che la decisione impugnata non sia coperta da giudicato; se il giudicato è già formato, la censura è inammissibile.
  • Quando l'appello è stato dichiarato tardivo e la sentenza di merito è definitiva, il ricorso che mira a rimettere in discussione la prescrizione non può essere accolto, perché non incide più su una decisione suscettibile di riesame.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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