Sentenza n. 853/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 664/2024 del TAR Puglia - Lecce, relativa al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e al pagamento delle differenze dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza chiedendo che l'INPS desse esecuzione alla sentenza n. 664/2024, divenuta definitiva, mediante il ricalcolo del trattamento di fine servizio maturato da ciascuno con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, e mediante il pagamento delle differenze economiche rispetto a quanto già percepito. Hanno chiesto, in caso di persistente inadempimento, anche la nomina di un commissario ad acta. Dopo l'introduzione del giudizio, l'INPS ha eseguito i pagamenti dovuti. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che i mandati di pagamento depositati dai ricorrenti dimostravano l'integrale soddisfazione della pretesa azionata: l'INPS aveva corrisposto a ciascuno ulteriori importi correlati al trattamento di fine servizio, dando così esecuzione alla sentenza posta in ottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché i pagamenti erano intervenuti soltanto dopo la proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel giudizio definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, conseguente all'integrale soddisfazione della pretesa durante il processo.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
La norma costituisce il fondamento della pretesa sostanziale al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel ricalcolo del trattamento di fine servizio, già riconosciuta nella sentenza posta in ottemperanza.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, purché la documentazione prodotta dimostri l'effettiva e completa soddisfazione della pretesa.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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