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Sentenza

Sentenza n. 538/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Lavoro Subordinato - Attesa Occupazione, emesso dalla Questura di Forlì in data 12 dicembre 2025 e notificato in pari data; nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti pregiudizievoli presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità e archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato rilasciato sulla base di un nulla osta ottenuto dal datore di lavoro, aveva denunciato di essere stato vittima di una truffa e aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione il modello 209, finalizzato alla richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Questura ha dichiarato irricevibile la richiesta, contestando il mancato rispetto del termine di otto giorni per la presentazione allo Sportello Unico, la precedente presentazione di un'istanza priva del modello 209, il ritardo nella nuova istanza, l'assenza di prova dell'impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro e la ritenuta strumentalità dell'ingresso e della permanenza in Italia. Il ricorrente ha dedotto: difetto assoluto di attribuzione della Questura, sostenendo che la valutazione dei presupposti del primo rilascio spettasse allo Sportello Unico; illegittimità del provvedimento di irricevibilità, adottato fuori dai casi previsti dall'art. 22, comma 5-quater, del testo unico sull'immigrazione e senza previa revoca del nulla osta e del visto; contraddittorietà rispetto al rilascio del modello 209; lesione del legittimo affidamento; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, difetto di motivazione e mancata considerazione della denuncia presentata e della condizione di vittima della frode.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato il provvedimento impugnato, rimettendo impregiudicata ogni ulteriore valutazione dell'Amministrazione. Ha ritenuto che lo Sportello Unico per l'Immigrazione sia responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri e che il nulla osta costituisca il presupposto necessario del primo permesso di soggiorno. La Questura, cui compete il rilascio del permesso dopo gli adempimenti previsti, non può negare autonomamente il titolo per contestare vizi originari relativi al rilascio del nulla osta o al modello 209. In presenza di tali elementi, deve sollecitare lo Sportello Unico a riesaminare i propri atti in autotutela; solo la revoca del nulla osta può fondare le conseguenti determinazioni sul permesso. Un autonomo potere impeditivo della Questura è configurabile, invece, per elementi ostativi sopravvenuti al rilascio del nulla osta. Nel caso concreto, le circostanze valorizzate dalla Questura riguardavano fatti anteriori o comunque connessi alle determinazioni dello Sportello Unico e non elementi sopravvenuti. Il TAR ha tuttavia precisato che l'annullamento non comporta automaticamente il diritto al rilascio del permesso, poiché restano possibili ulteriori valutazioni dello Sportello Unico, anche in ordine alla revoca dei propri atti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

    Lo Sportello Unico per l'Immigrazione è responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri e valuta, anche tramite le informazioni della Questura, gli elementi ostativi al rilascio del nulla osta.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi elementi ostativi di cui al presente articolo

    Il nulla osta è rilasciato secondo il procedimento di competenza dello Sportello Unico, salva l'acquisizione delle informazioni ostative da parte della Questura.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    nonché la revoca del permesso di soggiorno

    L'accertamento sopravvenuto degli elementi ostativi previsti dall'art. 22 comporta la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno e la revoca del permesso; la disposizione non attribuisce alla Questura un potere autonomo di contestare vizi originari del nulla osta senza il previo intervento dello Sportello Unico.

  • art. 9 d.P.R. 394/1999

    La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente…

    La richiesta del permesso è presentata al Questore, ma la disciplina deve essere coordinata con la competenza dello Sportello Unico nella fase relativa al nulla osta e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno

    Lo Sportello Unico trasmette alla Questura i dati della richiesta e comunica la convocazione per i rilievi fotodattiloscopici; all'esito di tali adempimenti il permesso è rilasciato dalla Questura.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, lo Sportello Unico per l'Immigrazione è responsabile della fase relativa al nulla osta e deve valutare gli elementi ostativi originari al suo rilascio; la Questura provvede al rilascio del permesso di soggiorno quale atto conseguenziale.
  • Una volta rilasciato il nulla osta, la Questura non può negare autonomamente il primo permesso di soggiorno contestando vizi originari del nulla osta o delle determinazioni dello Sportello Unico, anche se tali vizi risultano evidenti.
  • Quando emergono elementi ostativi anteriori o comunque riferibili al rilascio del nulla osta, la Questura deve sollecitare lo Sportello Unico a riesaminare i propri atti in autotutela; l'eventuale contenzioso deve riguardare la revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico.
  • Un autonomo potere della Questura di impedire il rilascio del permesso di soggiorno può essere esercitato per elementi ostativi sopravvenuti al rilascio del nulla osta.
  • L'annullamento del diniego o dell'irricevibilità adottato dalla Questura per contestare vizi originari del nulla osta non determina automaticamente il diritto dello straniero al rilascio del permesso, restando salva la potestà dello Sportello Unico di valutare l'eventuale revoca dei propri atti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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