Ordinanza n. 460/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare collegiale, - del verbale del 5 dicembre 2025 con il quale la Commissione Centrale per l’esame di Avvocato – Sessione per l’anno 2025 presso il Ministero della Giustizia ha approvato i criteri di correzione degli elaborati scritti per la suddetta sessione di esame; - del verbale della seduta del 7 febbraio 2026 con il quale la II Sottocommissione degli Esami di Abilitazione alla Professione Forense 2025 presso la Corte d’Appello di Cagliari ha recepito i suddetti criteri di valutazione e, in sede di correzione dell’elaborato del ricorrente in materia di diritto penale gli ha attribuito un punteggio pari a 12 punti su 30 (conosciuto in data 8 aprile 2026 sulla pagina web riservata del candidato), preclusivo per l’accesso alla prova orale; - dell’elenco degli ammessi alla prova orale, mai comunicato né pubblicato, nella parte in cui non risulta il nome del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, propedeutico, connesso e consequenziale, ancorché procedimentale e non conosciuto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: criteri di correzione degli elaborati scritti dell'esame di abilitazione forense 2025, valutazione dell'elaborato di diritto penale con 12 punti su 30 ed esclusione dalla prova orale
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato i criteri di correzione approvati dalla Commissione Centrale per l'esame di avvocato per la sessione 2025, il verbale della Seconda Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Cagliari relativo alla correzione del suo elaborato di diritto penale, l'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte in cui non risulta incluso e ogni atto connesso. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il Ministero ha depositato una nota del Presidente della Sottocommissione e la scheda di valutazione dell'elaborato, recante come unica data il 10 giugno 2026, mentre la correzione sarebbe stata effettuata nella riunione del 7 febbraio 2026. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare la completezza della documentazione e, in particolare, se la scheda depositata fosse già allegata al verbale della riunione in cui l'elaborato era stato corretto, nonché acquisire le osservazioni contenenti la motivazione discorsiva della valutazione dei candidati.
La decisione
Il TAR non ha deciso l'istanza cautelare. Ritenendo indispensabile acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione cautelare, ha ordinato al Ministero della Giustizia di depositare, entro 15 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell'ordinanza se anteriore, tutta la documentazione relativa alla prova del candidato, con specifico riferimento al verbale integrale della riunione della Seconda Sottocommissione del 7 febbraio 2026, completo di tutti gli allegati, comprese le osservazioni contenenti la motivazione discorsiva delle valutazioni, chiarendo se la scheda di valutazione depositata il 18 giugno 2026 fosse già allegata al verbale. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 30 luglio 2026. Ogni ulteriore pronuncia sull'istanza cautelare è stata sospesa.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare richiede l'accertamento della completezza, della provenienza o della collocazione temporale della documentazione amministrativa, il giudice può disporre l'acquisizione d'ufficio degli atti rilevanti prima di pronunciarsi sulla cautela.
- Nelle controversie relative alla valutazione di elaborati concorsuali, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito del verbale integrale della seduta di correzione e dei relativi allegati, comprese le motivazioni discorsive o le osservazioni della commissione, quando tali documenti siano necessari per verificare il procedimento valutativo.
- Se la documentazione prodotta dall'amministrazione presenta elementi temporali o formali non immediatamente coerenti con il procedimento contestato, il giudice può richiedere chiarimenti documentali specifici prima di valutare il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Come è indicizzato
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