Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28892/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità, o in subordine la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., per gravi patologie psichiatriche. La relazione psichiatrica del 4 febbraio 2025 attestava l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione ordinaria (disturbo bipolare con componente psicotica, alterazioni del pensiero, allucinazioni, rischio anticonservativo). Il Tribunale di sorveglianza, pur avendo preso atto di tale relazione e del parere favorevole del Procuratore generale, ha respinto l'istanza valutando che il trasferimento del detenuto nel carcere di Torino (dotato di reparto psichiatrico, Servizio di assistenza intensificata e collegamenti con strutture ospedaliere) assicurasse cure adeguate, senza però compiere una verifica medica concreta della compatibilità della nuova collocazione con il quadro clinico né nominare un perito.

La decisione

Il giudice di grado superiore ha accolto il ricorso per insufficienza e contraddittorietà della motivazione del Tribunale di sorveglianza. È stato ritenuto che la mera assegnazione/trasferimento al carcere dotato di presidi psichiatrici non sia di per sé sufficiente a superare la valutazione di incompatibilità già attestata dallo specialista: occorre una verifica concreta e comparativa, anche mediante accertamento sanitario dell'amministrazione penitenziaria o perizia, sulla reale adeguatezza delle cure e sull'impatto dell'ambiente carcerario sul quadro psichico del detenuto. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    La detenzione domiciliare umanitaria può essere concessa anche per grave infermità psichica sopravvenuta, purché sussista incompatibilità con la detenzione inframuraria dopo la verifica comparativa fra condizioni di salute e offerta terapeutica carceraria (interpretazione conforme alla pronuncia Corte costituzionale n.99/2019 e alla giurisprudenza di legittimità).

  • art. 146 cod. pen.

    Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per malattia grave: la norma è applicabile secondo i parametri di gravità stabiliti, ma storicamente è stata letta come non pienamente adeguata alle patologie psichiche sopravvenute; occorre confronto con la disciplina dell'art. 47-ter.

  • art. 147 cod. pen.

    Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione per gravi infermità fisiche; va bilanciato con la pericolosità sociale e con il diritto alla salute del condannato; la giurisprudenza estende la valutazione comparativa anche ai casi psichici alla luce della lacuna normativa evidenziata dalla Corte costituzionale.

  • art. 148 cod. pen.

    Regola le conseguenze della grave infermità psichica sopravvenuta; la pericolosità sociale accertata può ostare al differimento della pena e all'applicazione di misure alternative.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 99/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui l'ordinamento non consente al tribunale di disporre la detenzione domiciliare per grave infermità psichica sopravvenuta; ha affermato che la patologia psichica può legittimare la detenzione domiciliare umanitaria se posti i necessari accertamenti e il bilanciamento con esigenze di sicurezza.

  • Art. 3-ter d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 (convertito)

    Definisce destinatari e limiti delle REMS; le REMS non sostituiscono l'ospedale psichiatrico giudiziario e non sono destinabili ai condannati con residuo pena superiore a determinati limiti, evidenziando la lacuna normativa per i malati psichici sopravvenuti.

  • Costituzione (artt. 2, 3, 27, comma 3, 32)

    Principi invocati: tutela della dignità umana, uguaglianza, conformità della pena al senso di umanità, diritto alla salute; devono guidare la valutazione di compatibilità tra trattamento carcerario e condizioni di salute.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 3

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti; rilevante nella valutazione sulla compatibilità della detenzione con gravi condizioni di salute psichica.

Massime di principio

  • La sussistenza di grave infermità psichica sopravvenuta può legittimare il differimento della pena o la detenzione domiciliare umanitaria: non è necessario che la malattia metta a repentaglio la vita, ma che renda la detenzione incompatibile con la dignità e il diritto alla salute.
  • La valutazione è comparativa e concreta: il giudice deve confrontare lo stato di salute del detenuto con l'effettiva offerta terapeutica e assistenziale garantita nella specifica struttura carceraria, non limitandosi a considerazioni astratte o alla sola esistenza di un reparto specializzato.
  • Il trasferimento del detenuto in un istituto dotato di servizi psichiatrici non risolve automaticamente l'incompatibilità accertata: occorre un accertamento sanitario specifico (sanitario penitenziario o perizia) sulla reale adeguatezza delle cure e sull'effetto dell'ambiente carcerario sul quadro clinico.
  • La motivazione del diniego deve essere precisa e fondare il bilanciamento tra diritto alla salute/dignità e esigenze di sicurezza pubblica o pericolosità sociale; carenze motivazionali determinano l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • In presenza di accertamento iniziale di incompatibilità, il giudice ha l'obbligo di attivare verifiche integrative (perizia o indagini medico-amministrative) prima di ritenere superata la situazione per ragioni organizzative o logistiche.
  • La pericolosità sociale, se provata, può escludere il differimento o la detenzione domiciliare; tuttavia anche tale profilo deve essere valutato e motivato nel bilanciamento complessivo.
  • Le parti (difesa e amministrazione penitenziaria) devono fornire elementi concreti sulla disponibilità e sulla capacità terapeutica della struttura proposta; il giudice non può basarsi su enunciazioni generiche riguardanti l'esistenza di servizi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.