Sentenza n. 4499/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4177 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4177 del 23 ottobre 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.297,86 lordi, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4177, pubblicata il 23 ottobre 2024 e passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e disposto il pagamento di € 1.297,86 lordi, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Benché il titolo fosse stato notificato al Ministero il 3 febbraio 2025 e fosse decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, il credito non era stato corrisposto. Il ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del giudicato. Ha ritenuto adeguatamente documentata la pretesa e ha rilevato che il Ministero, pur costituitosi, non aveva contestato il mancato adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario da lui delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’attivazione commissariale; nessun compenso è dovuto per l’incarico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza, dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato, predisponendo la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Per le amministrazioni statali, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento deve essere decorso prima di procedere all’esecuzione forzata o all’attivazione della tutela giurisdizionale esecutiva.
art. 93 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a
Le spese liquidate a carico dell’Amministrazione soccombente possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a
La disciplina delle spese del processo amministrativo è applicata secondo il criterio della soccombenza; nel caso concreto le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte ai difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)
Il contributo unificato è posto a carico dell’Amministrazione soccombente soltanto se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando il giudicato di condanna al pagamento di somme è rimasto inadempiuto e l’Amministrazione non contesta il mancato pagamento, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine stabilito.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato per l’esecuzione del giudicato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandogli un termine per gli adempimenti sostitutivi.
- Per i titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali, l’attivazione della tutela esecutiva presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, destinato al completamento delle procedure amministrative di pagamento.
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