Sentenza del 10/07/2018 n. 1857 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Diritto fallimentare - azione revocatoria - sentenze - imposta di registro - si applica a ogni grado salvo conguaglio. Fallimento - azione revocatoria -principio di alternatività IVA-registro - non si applica - autonomia tra prestazione principale e azione revocatoria - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale delle sentenze civili che definiscono, anche solo parzialmente, un giudizio e, in particolare, delle sentenze del tribunale fallimentare che accertano o confermano un'azione revocatoria. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta di registro, richiamando il principio di alternatività IVA-registro e sostenendo che l'operazione originaria fosse già stata assoggettata a IVA. La questione comprendeva inoltre gli effetti delle sentenze di appello che riducono l'importo riconosciuto in primo grado.
La decisione
La sentenza ha stabilito che ogni pronuncia civile che definisce il giudizio è autonomamente soggetta a imposta di registro, anche se impugnata. Un'eventuale successiva riduzione della pretesa da parte del giudice d'appello non elimina l'obbligo iniziale, ma consente di chiedere separatamente il conguaglio o il rimborso dell'imposta eccedente. È stato inoltre escluso il principio di alternatività IVA-registro per le sentenze che definiscono azioni revocatorie fallimentari: l'obbligo restitutorio derivante dalla revocatoria ha causa autonoma e distinta rispetto al rapporto principale e non costituisce un corrispettivo o una prestazione soggetta a IVA. Pertanto, anche se l'operazione originaria era stata assoggettata a IVA, la sentenza revocatoria sconta l'imposta di registro in misura proporzionale.
Norme richiamate
Art. 40 del d.P.R. 131/1986
Principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro
Il principio non si applica alle sentenze che definiscono azioni revocatorie fallimentari, poiché la revocatoria deriva da un rapporto giuridico autonomo rispetto all'operazione principale e non rappresenta una prestazione soggetta a IVA.
d.P.R. 131/1986 - disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
Le sentenze civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio costituiscono autonomi presupposti per l'imposta di registro, anche quando siano impugnate. La successiva riforma della decisione consente di domandare il conguaglio o il rimborso, senza escludere l'imposizione originaria.
Massime di principio
- Una sentenza civile che definisce il giudizio è normalmente tassata autonomamente ai fini dell'imposta di registro, anche se viene impugnata.
- Se il giudice d'appello riduce l'importo riconosciuto in primo grado, la parte interessata deve far valere separatamente il diritto al rimborso o al conguaglio dell'imposta versata in eccesso.
- Nelle azioni revocatorie fallimentari occorre distinguere il rapporto principale dall'obbligo restitutorio derivante dalla revocatoria: quest'ultimo ha causa autonoma.
- L'assoggettamento a IVA dell'operazione originaria non impedisce, di per sé, l'applicazione proporzionale dell'imposta di registro alla sentenza che accoglie o conferma l'azione revocatoria.
- Il principio di alternatività IVA-registro non si applica automaticamente a ogni vicenda collegata a un'operazione IVA; è necessario verificare la natura giuridica autonoma dell'atto o dell'obbligo accertato dalla sentenza.
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