Cassazione Civile, Ordinanza n. 23642/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Il cliente aveva dedotto di aver aperto rapporti bancari e di investimento con la banca, trasferendo titoli e ottenendo affidamenti in conto corrente utilizzati per acquistare strumenti finanziari; sosteneva che i contratti quadro di intermediazione e i connessi contratti di apertura di credito fossero nulli per difetto di forma scritta e/o per mancata sottoscrizione della banca, nonché perché i finanziamenti finalizzati alla costituzione della provvista per l'acquisto di strumenti finanziari non sarebbero stati correttamente formalizzati e inseriti nei contratti quadro secondo la disciplina TUF/CONSOB. In appello la domanda era stata letta come nullità solo derivata dalla nullità dei contratti quadro. In cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione dell'art. 23 TUF e della normativa CONSOB per avere la corte d'appello escluso che anche il contratto accessorio di finanziamento dovesse essere redatto per iscritto e regolato nel contratto quadro; (2) omesso esame di fatti decisivi, perché la nullità dei contratti di finanziamento era stata dedotta anche per la totale assenza di un contratto scritto e per il mancato inserimento della relativa disciplina nei contratti quadro; (3) violazione degli artt. 1421 c.c. e 112 e 345 c.p.c. per non avere il giudice rilevato d'ufficio la nullità del contratto di finanziamento, anche se diversa da quella allegata dalla parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ricostruito la domanda come limitata alla nullità derivata dei contratti di apertura di credito e avesse quindi omesso di pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta, che investiva anche la nullità autonoma dei contratti di finanziamento per difetto di forma scritta e per mancata regolazione documentale all'interno dei contratti quadro. I primi e terzi motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
forma scritta a pena di nullità
La forma scritta richiesta dalla norma è stata intesa dalla Corte di merito in senso funzionale per i contratti quadro, ma la Cassazione ha censurato l'omessa considerazione della diversa domanda relativa ai contratti di finanziamento collegati all'investimento.
art. 30 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato dal ricorrente per sostenere che anche i contratti di finanziamento finalizzati alla provvista per investimenti fossero soggetti a forma scritta e disciplina documentale.
art. 37 reg. Consob n. 16190/2007
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di formalizzazione scritta del servizio accessorio di finanziamento.
art. 1421 c.c.
Richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità del contratto, anche se di protezione, diversa da quella allegata dalla parte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia sulla domanda effettivamente proposta.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della censura relativa al modo in cui la domanda era stata esaminata in appello.
Massime di principio
- Il giudice di appello deve esaminare la domanda secondo il suo effettivo contenuto sostanziale e non sulla base di una qualificazione riduttiva della parte che ne alteri il perimetro decisorio.
- Quando una parte deduce la nullità di un contratto, il giudice deve pronunciarsi su tutte le cause di nullità effettivamente dedotte in giudizio, non potendo limitarsi a quelle che ritenga in via esclusiva o principale ricavabili dalla formulazione più sintetica della domanda.
- Nel giudizio di cassazione, l'erronea percezione del contenuto della domanda che conduca a omessa pronuncia integra vizio censurabile e comporta cassazione con rinvio per nuovo esame.
- In materia di intermediazione finanziaria, la verifica della forma scritta e della corretta documentazione dei rapporti deve essere effettuata con riferimento al tipo di contratto e alla specifica domanda proposta, distinguendo tra contratto quadro e contratti/accessori collegati all'operatività finanziaria.
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