Ordinanza n. 45/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - “del provvedimento prot. n. 1394, in data 1° aprile 2021, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lesegno, avente ad oggetto “L.R. 69/78 – Cava di Sabbia e ghiaia in Loc. Dietro Serra – Ditta Serra S.r.l. – Autorizzazione alla coltivazione rilasciata con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 30 aprile 2009 – escussione polizza n. 160/13/9037 del 22/11/2006 dell'importo di Euro 386.000,00. Risposta a osservazioni ex art. 10 della Legge 241/1990 e s.m.i.”; - nonché “di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso e, in particolare: - della nota prot. n. 3920 in data 15 settembre 2018 del Comune di Lesegno”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di escussione di una polizza fideiussoria per l'importo di 386.000 euro, relativo alla coltivazione e al ripristino di una cava
Esito
La controversia
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società in liquidazione, ha impugnato il provvedimento comunale del 1° aprile 2021, avente a oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria prestata in relazione all'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa una precedente nota comunale del 15 settembre 2018. Il TAR, sulla base dei principi richiamati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite e dal Consiglio di Stato, ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Ha rilevato d'ufficio il possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per garantire il contraddittorio sulla questione, ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni liberi prima della successiva udienza pubblica per il deposito di memorie. La trattazione di merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 20 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 10 l. 241/1990
La disposizione è richiamata nel provvedimento comunale impugnato in relazione alle osservazioni presentate dalla parte privata; l'ordinanza non ne svolge una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve sottoporre la questione alle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie, così da garantire il contraddittorio prima di decidere.
- La controversia relativa all'escussione di una polizza fideiussoria collegata all'autorizzazione alla coltivazione di una cava può porre una questione di giurisdizione da esaminare alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite e dal Consiglio di Stato; l'ordinanza, tuttavia, non risolve definitivamente tale questione.
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