Cassazione Civile, Ordinanza n. 14389/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci di una società estinta. Il ricorso per revocazione era affidato a un solo motivo, deducendo un errore revocatorio: la Corte avrebbe erroneamente supposto che il ricorrente fosse socio della società al momento della cancellazione dal registro delle imprese, mentre dalla visura camerale depositata in primo grado risulterebbe la sua estraneità alla compagine sociale. L'Agenzia delle Entrate si è opposta con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'asserito errore non fosse un errore revocatorio riferibile agli atti interni del giudizio di legittimità, perché la qualità di socio del ricorrente risultava dalla sentenza di appello, e non da una falsa percezione di atti direttamente esaminati dalla Cassazione. La circostanza dedotta avrebbe potuto semmai incidere sul giudizio di merito o sulla sentenza della CTR, ma non integrare un errore autonomo della decisione di cassazione. È stata inoltre dichiarata inammissibile la memoria depositata tardivamente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Richiamato per qualificare il ricorrente come successore della società estinta nella sentenza di merito, ma non come norma oggetto di specifica interpretazione da parte della Corte nel giudizio di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato in connessione con l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione è ammissibile solo quando l'errore denunciato riguardi la falsa percezione di atti interni al giudizio di legittimità, ossia atti direttamente esaminati dalla Corte nell'esercizio del proprio scrutinio.
- Non costituisce errore revocatorio la deduzione che investe documenti o risultanze che avrebbero dovuto essere esaminati nel merito o che rilevano come causa della decisione di merito, poiché in tal caso l'errore non è autonomo rispetto alla sentenza di cassazione.
- L'errore revocatorio deve emergere da una divergenza tra la rappresentazione dell'oggetto risultante dalla decisione impugnata e quella desumibile dagli atti interni del giudizio di legittimità; se la stessa circostanza è già presente nella sentenza di merito, manca il presupposto del vizio revocatorio della decisione di cassazione.
- Nel giudizio di revocazione davanti alla Corte di cassazione, la tardività della memoria comporta la sua inammissibilità ove non sia rispettato il termine legale di dieci giorni prima dell'udienza.
Come è indicizzato
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