Cassazione Penale, Sentenza n. 18818/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione (DASPO personale) sostenendo mancanza e contraddittorietà della motivazione. Contestava in particolare l'assenza di elementi che dimostrassero la pericolosità concreta e la necessità dell'obbligo di firma, rilevando che non era stato riconosciuto tra coloro diretti verso la tifoseria avversaria e che il provvedimento sarebbe stato adottato solo perché egli aveva riportato gravi ferite e aveva presentato denuncia-querela contro ignoti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari avesse svolto un adeguato esame di garanzia e avesse dato idonea motivazione, richiamando gli elementi emersi dalle indagini del Commissariato di Martina Franca: la partecipazione alla rissa del 22/9/2024 presso lo stadio Tursi, la notizia di precedenti di polizia del Tramonte, e le dichiarazioni di un altro tifoso (Ruggieri Alessandro) che hanno reso attribuibile la condotta al ricorrente. La gravità dei fatti e i precedenti sono stati ritenuti idonei a fondare la pericolosità concreta e la necessità/urgenza della misura; la Corte ha inoltre ritenuto congrua la durata di due anni della prescrizione. Il ricorso non ha contestato che il provvedimento non sia stato eseguito prima dell'intervento del giudice (onere a carico del destinatario che contesta le ragioni di urgenza), per cui la doglianza è risultata infondata. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6
art. 6, L. 13/12/1989 n. 401
Stabilisce la misura cautelare/di prevenzione consistente nell'obbligo di presentazione nelle giornate di manifestazioni sportive e il divieto di accesso agli impianti; la norma è stata ritenuta applicabile alle condotte collegate a risse tra tifoserie e legittima l'adozione della misura da parte del Questore.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma applicata in ordine alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; in mancanza di assenza di colpa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria (euro 3.000).
Codice di procedura penale - art. 611
Richiamato perché il difensore ha depositato memoria ai sensi di tale articolo; non centrale nella decisione sulla inammissibilità, ma procedimento regolare di produzione di memorie.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008
Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Rv.238935 - 01
Affermata la possibilità che la motivazione sulla necessità ed urgenza possa essere desunta dalla gravità dei fatti accertati senza formule esplicite; il principio è richiamato per giustificare la motivazione implicita del GIP.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 32739 del 06/10/2020
Sez. 3 n. 32739 del 06/10/2020, Rv. 279826
Conferma il principio secondo cui la gravità dei fatti può assolvere all'onere motivazionale circa la necessità dell'adozione della misura preventiva in materia di competizioni sportive.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016
Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Rv.267293 - 01
Precisa che la motivazione relativa alle ragioni di urgenza è richiesta solo nei casi in cui il provvedimento sia stato eseguito prima dell'intervento del giudice; in tal caso grava sul destinatario l'onere di provare l'esecuzione antecedente.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018 (dep. 12/09/2019)
Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018, dep.12/09/2019, Rv. 277673 - 01
Indica che, quando la durata della misura rientra nella media prevista dall'art. 6, comma 5, L. 401/1989, e non vi sono contestazioni specifiche, non è necessaria una motivazione particolareggiata sulla congruità della durata.
Corte Costituzionale - sentenza n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in tema di onere valutativo circa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte d'appello ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa e ha applicato la sanzione.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione richiede valutazione di: necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità della condotta e congruità della durata.
- La motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza può essere anche implicita e desumibile dalla gravità dei fatti e dai precedenti del destinatario; non è sempre richiesta una formulazione espressa se gli elementi fattuali risultano chiari.
- Il ricorrente che contesti l'esistenza di ragioni di urgenza deve provare che il provvedimento sia stato eseguito prima dell'intervento del giudice; in assenza di tale prova, la doglianza è priva di fondamento.
- Se la durata della misura rientra nella media prevista dalla legge e non viene specificamente contestata, il giudice di convalida non è tenuto a una motivazione dettagliata sulla congruità del termine.
- Elementi probatori quali dichiarazioni testimoniali attendibili e precedenti di polizia possono essere ritenuti sufficienti per fondare la pericolosità e l'attribuibilità della condotta al destinatario della misura.
- Ricorsi in cassazione che non affrontano i profili richiesti per superare l'onere probatorio o che risultano infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'ordinamento processuale.
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