Sentenza n. 7728/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio formatosi con riferimento all'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente all'Amministrazione resistente, in data 5 settembre 2023; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse della ricorrente e in atto non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 5 settembre 2023 e successivo riscontro parziale del CISIA
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a selezione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, ha chiesto l'accesso a documenti relativi alla propria prova e alla procedura selettiva, tra cui i quesiti somministrati, il proprio elaborato, la banca dati dei quesiti, gli atti di predisposizione della prova, la documentazione sul meccanismo di equalizzazione e gli atti concernenti la determinazione del contingente dei posti. L'Università ha trasmesso soltanto il verbale d'aula; il Ministero e il CISIA sono rimasti inizialmente silenti. Dopo la notificazione del ricorso, il CISIA ha consentito soltanto la visione delle prove sostenute in modalità protetta e riservata, negando l'estrazione di copie e l'accesso alla restante documentazione. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla verifica della correttezza dei quesiti, del punteggio attribuito e della propria posizione in graduatoria, nonché alla tutela giudiziale della propria posizione.
La decisione
Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso, qualificando il giudizio sull'accesso ex art. 116 c.p.a. come giudizio sul rapporto e ritenendo che il riscontro sopravvenuto del CISIA, essendo soltanto parziale, non determinasse la cessazione della materia del contendere. È stato riconosciuto l'interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente all'accesso alla documentazione relativa alle domande somministrate, allo svolgimento della prova, alla predisposizione dei quesiti e al funzionamento e applicazione del meccanismo di equalizzazione, con esclusione delle domande alle quali la candidata aveva risposto correttamente, poiché, rispetto a esse, mancava un interesse concreto a contestare il punteggio, salvo la verifica dell'erronea applicazione del coefficiente di equalizzazione. È stata inoltre esclusa la banca dati integrale dei quesiti non somministrati, non essendo ravvisabile un nesso di strumentalità con la posizione giuridica azionata. Sono state respinte le richieste relative al punto 7, avente natura esplorativa e diretto a conoscere i quesiti somministrati a tutti i partecipanti senza allegazione di una lesione specifica; al punto 14, concernente atti di programmazione relativi alla determinazione del contingente dei posti, sottratti all'accesso; e al punto 15, formulato genericamente e in termini esplorativi. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima la limitazione alla sola visione, ordinando anche l'estrazione di copia quando necessaria alla tutela giurisdizionale. Ministero e CISIA sono stati condannati a consentire l'accesso entro trenta giorni e a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e contributo unificato; spese compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto, nel quale il giudice accerta la spettanza sostanziale del diritto di ostensione anche quando sia impugnato un silenzio-rigetto o un provvedimento sopravvenuto non integralmente satisfattivo.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il decorso del termine di trenta giorni senza riscontro sull'istanza di accesso determina la formazione del silenzio-rifiuto.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Sono escluse le richieste di accesso aventi carattere esplorativo, non collegate alla prospettazione di una specifica lesione o a un concreto interesse conoscitivo.
art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990
Gli atti di programmazione concernenti la determinazione del contingente dei posti sono sottratti all'accesso nella fattispecie esaminata.
D.M. n. 1107/2022
Il CISIA lo aveva richiamato per qualificare la banca dati dei quesiti come riservata, non pubblica e coperta da diritto d'autore; tale richiamo non ha impedito l'accesso riconosciuto dal TAR alla documentazione concretamente strumentale alla tutela della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso ai documenti amministrativi il giudice deve verificare direttamente la spettanza sostanziale del diritto di ostensione, anche quando l'amministrazione abbia adottato, dopo la proposizione del ricorso, un provvedimento soltanto parzialmente satisfattivo.
- Il partecipante a una procedura selettiva possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti necessari a verificare la correttezza dei quesiti, del punteggio attribuito e dei meccanismi, anche automatizzati o algoritmici, che incidono sulla graduatoria, quando l'accesso sia strumentale alla tutela della propria posizione giuridica.
- Nell'accesso agli atti di una prova selettiva, l'interesse concreto della candidata può essere limitato alle domande e alle risposte errate od omesse; non sussiste, di regola, un interesse a conoscere la formulazione delle domande cui sia stata data risposta corretta, salvo il profilo dell'eventuale errata applicazione del meccanismo di equalizzazione.
- La banca dati integrale dei quesiti non somministrati è ostensibile soltanto se il richiedente dimostri uno specifico nesso di strumentalità con la propria posizione giuridica; in mancanza, la richiesta non soddisfa il requisito dell'interesse diretto, concreto e attuale.
- Sono inammissibili le richieste di accesso meramente esplorative, rivolte a conoscere genericamente atti o quesiti riferiti all'intera procedura senza l'allegazione di una specifica lesione, mentre l'accesso deve comprendere anche l'estrazione di copia quando questa sia necessaria per l'effettivo esercizio della tutela giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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