Sentenza n. 849/2026 - Genova, Sezione 1
per l'accertamento alla percezione dell’indennità speciale ex lege n. 642/1961, come sostituita dagli articoli 1808, 2164 e 2268 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM), per il servizio all’estero effettuato presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea (RPIUE) a Bruxelles -OMISSIS-, ammontante ad euro 164.249,75 oltre ad interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo e rivalutazione se dovuta dalla data di maturazione del diritto al saldo, o altra diversa o maggior somma che volesse essere liquidata in sede di giudizio, anche in via equitativa; - per la condanna dell’Amministrazione competente all’erogazione degli emolumenti suddetti; - per l’annullamento di eventuali atti amministrativi eventualmente ostativi al riconoscimento del diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti amministrativi che avevano riconosciuto e mantenuto l'indennità speciale per il servizio all'estero nella misura di 1.200 euro mensili, anziché negli importi stabiliti dai decreti interministeriali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, inviato in missione a Bruxelles dapprima con qualifica equivalente a Vice Questore aggiunto e poi con qualifica equivalente a Primo Dirigente, aveva percepito, oltre all'assegno di lungo servizio all'estero, l'indennità speciale prevista originariamente dall'art. 3 della l. 642/1961 e successivamente dagli artt. 1808 e 2164 del Codice dell'ordinamento militare, nella misura di 1.200 euro mensili. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità nella misura prevista dai decreti interministeriali applicabili al personale militare operante a Bruxelles, pari a 2.300 euro mensili per il primo periodo e a 2.936,26 euro mensili per il periodo successivo, nonché la condanna al pagamento delle differenze, quantificate in 164.249,75 euro, oltre interessi e rivalutazione. I motivi deducevano la violazione della disciplina normativa dell'indennità speciale e l'illegittimità della determinazione discrezionale dell'importo da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione aveva negato l'adeguamento richiamando l'assenza di uno specifico decreto riferito al personale della Polizia di Stato, la disponibilità finanziaria e la pretesa riferibilità dei decreti interministeriali al solo personale della Difesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'indennità speciale spetti anche al personale della Polizia di Stato in forza dell'art. 2164 del Codice dell'ordinamento militare, in combinato disposto con l'art. 1808, e che la controversia riguardasse esclusivamente la quantificazione, poiché l'Amministrazione aveva già riconosciuto il diritto all'indennità, seppure nella misura ridotta di 1.200 euro mensili. Il Collegio ha giudicato illegittimi gli atti che avevano negato l'applicazione dei decreti interministeriali o subordinato il pagamento alla disponibilità finanziaria, ritenendo che tali decreti stabilissero la misura dell'emolumento anche per il personale della Polizia di Stato. Ha quindi disapplicato gli atti ostativi e accertato il diritto del ricorrente a 2.300 euro mensili per il periodo corrispondente alla qualifica equivalente a Vice Questore aggiunto e a 2.936,26 euro mensili per il periodo corrispondente alla qualifica equivalente a Primo Dirigente. Poiché il conteggio delle differenze, pari a 164.249,75 euro, non era stato oggetto di contestazione specifica, lo ha posto a base della decisione. Ha inoltre rilevato che la prescrizione non era stata eccepita e che l'istanza del gennaio 2017 era stata dedotta come atto interruttivo non contestato. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento della somma, al netto delle ritenute fiscali, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, nonché alle spese di lite liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 l. 642/1961
Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero
La disposizione costituiva la base normativa originaria del diritto all'indennità speciale per il servizio all'estero e demandava la determinazione della misura a un decreto interministeriale.
art. 1808 d.lgs. 66/2010
un’indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze
La norma riconosce il presupposto del diritto all'indennità e demanda la quantificazione a decreti interministeriali; la misura non può essere fissata discrezionalmente caso per caso in deroga agli importi stabiliti da tali decreti.
art. 2164 d.lgs. 66/2010
le disposizioni di cui all'articolo 1808 si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze di polizia a ordinamento militare
Estende al personale della Polizia di Stato la disciplina dell'indennità speciale prevista dall'art. 1808, inclusi i criteri normativi di quantificazione.
art. 56 l. 668/1986
le norme previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza
Costituisce la disciplina previgente che già estendeva al personale della Polizia di Stato l'applicazione della l. 642/1961.
art. 172 d.lgs. 66/2010
È richiamato in relazione alla Commissione permanente di finanziamento, il cui verbale era stato posto a presupposto della determinazione amministrativa dell'indennità.
art. 2 dei decreti interministeriali applicabili
al netto delle ritenute fiscali
Gli importi stabiliti dai decreti interministeriali devono essere corrisposti al netto delle ritenute fiscali.
Massime di principio
- L'indennità speciale per il servizio all'estero prevista dall'art. 1808 del d.lgs. 66/2010 si applica anche al personale della Polizia di Stato in forza dell'art. 2164 del medesimo decreto legislativo.
- Quando i decreti interministeriali previsti dall'art. 1808 del d.lgs. 66/2010 stabiliscono gli importi dell'indennità speciale per una determinata sede e per determinate qualifiche o gradi, l'Amministrazione non può sostituire tali importi con una quantificazione discrezionale individuale, né limitarne l'applicazione al solo personale del Ministero della Difesa.
- L'Amministrazione non può negare o ridurre l'indennità speciale dovuta in base alla disciplina normativa e ai decreti interministeriali richiamando la mera insufficienza delle risorse del pertinente capitolo di bilancio.
- L'estensione al personale della Polizia di Stato della disciplina dell'art. 1808 del d.lgs. 66/2010 comprende non soltanto l'an del diritto all'indennità, ma anche il criterio legale di determinazione del quantum previsto dai decreti interministeriali adottati in attuazione della norma.
- In una controversia relativa a differenze retributive, un conteggio analitico non contestato in modo specifico e puntuale dall'Amministrazione può essere posto dal giudice a fondamento della quantificazione della condanna.
- Se la prescrizione non è eccepita dall'Amministrazione e l'atto interruttivo allegato dal ricorrente non è contestato, il giudice può tenerne conto ai fini del riconoscimento dei ratei maturati nel periodo dedotto in giudizio.
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