Sentenza n. 521/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29 maggio, emesso dal Direttore dell’Ufficio Dogane di Pescara, con il quale è stata disposta, tra le altre, la revoca della licenza fiscale, rilasciata con nota registrata al prot. n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2008, alla ditta individuale -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1995, come esercente l'attività di deposito commerciale di Oli lubrificanti identificata dal codice ditta -OMISSIS- – P.IVA/C.F. -OMISSIS-, a norma dell''art. 25 comma 6 bis del D.Lgs. n. 504/1995; - di tutti gli atti anteriori, successivi, connessi, presupposti e/o conseguenziali, anche non conosciuti, ivi compreso ed in particolare il successivo provvedimento dell’Ufficio delle Dogane di Pescara Prot. n.-OMISSIS-del 1° giugno 2023, recante l’attestazione della data di fine attività della licenza fiscale di che trattasi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza fiscale per l'esercizio dell'attività di deposito commerciale di oli lubrificanti, nonché successiva attestazione della data di fine attività della licenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione doganale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza fiscale, disposta in ragione della sentenza penale irrevocabile con cui era stato condannato a otto mesi di reclusione e ottomila euro di multa per sottrazione al pagamento delle accise su una quantità di gasolio denaturato superiore a quella consentita. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e del legittimo affidamento, sostenendo che la comunicazione di avvio del procedimento richiamasse l'art. 25, comma 7, d.lgs. n. 504/1995, mentre il provvedimento finale fosse fondato sull'art. 25, comma 6-bis, dello stesso decreto; ha inoltre lamentato l'applicazione retroattiva del comma 6-bis, introdotto dal d.l. n. 124/2019, in violazione dell'art. 11 delle preleggi, e sostenuto che il comma 7 non consentisse la revoca per una condanna a una pena detentiva inferiore a un anno. Con il secondo motivo ha contestato l'erronea individuazione della licenza oggetto di revoca e ha dedotto che il tempo trascorso dai fatti imponesse una motivazione rafforzata, prospettando violazione di legge, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione del contraddittorio e del legittimo affidamento, rilevando che l'amministrazione aveva rinnovato la comunicazione di avvio del procedimento, sottoponendo al contraddittorio il diverso inquadramento normativo della vicenda. Ha escluso anche la retroattività dell'art. 25, comma 6-bis, d.lgs. n. 504/1995, applicando il principio tempus regit actum: la legittimità della revoca deve essere valutata secondo la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della sua adozione. La revoca trovava fondamento nel venir meno dei requisiti soggettivi e del rapporto fiduciario necessari per la conservazione del titolo, a seguito della condanna penale irrevocabile per un reato di natura tributaria. Il richiamo all'art. 25, comma 6-bis, e all'art. 23, comma 9, d.lgs. n. 504/1995 è stato quindi ritenuto corretto. È stata inoltre respinta la censura relativa all'erronea indicazione della licenza, qualificata come mero errore materiale irrilevante, poiché il potere di revoca riguardava comunque ogni titolo autorizzatorio intestato al ricorrente per l'attività di deposito commerciale di oli lubrificanti. Infine, il TAR ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata: la condanna, non contestata, per un reato commesso mediante abuso della licenza costituiva una circostanza particolarmente significativa, sufficiente a giustificare la revoca senza ulteriori ragioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 25, comma 6-bis, d.lgs. n. 504/1995
Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23.
La disposizione, nella versione vigente al momento della revoca, consente di applicare alla licenza fiscale le regole sulla sospensione e sulla revoca previste dall'art. 23, commi 8 e 9, quando siano venuti meno i requisiti soggettivi dell'esercente.
art. 23, comma 9, d.lgs. n. 504/1995
L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.
La condanna penale irrevocabile per un reato tributario per il quale è prevista la reclusione integra il presupposto per la revoca dell'autorizzazione, indipendentemente dalla specifica durata della pena concretamente inflitta.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 504/1995
È indicato quale base normativa della licenza fiscale oggetto di revoca.
art. 47, comma 2, d.lgs. n. 504/1995
È la disposizione incriminatrice richiamata nella sentenza penale posta a fondamento della revoca.
art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
È richiamata quale ulteriore disposizione relativa al reato per il quale il titolare della licenza è stato condannato.
art. 11 delle preleggi
Il TAR ne esclude la violazione perché la revoca è stata adottata sulla base della disciplina vigente al momento del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum.
artt. 2 e seguenti l. n. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alle garanzie del procedimento, ma il TAR ha ritenuto rispettato il contraddittorio mediante la rinnovazione della comunicazione di avvio.
art. 3 l. n. 241/1990
Il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione della revoca, considerata la particolare significatività della condanna penale per un reato commesso mediante abuso della licenza.
art. 97 Cost.
È stato richiamato dal ricorrente tra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa, senza autonoma statuizione nel dispositivo motivazionale.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo la disciplina normativa e lo stato di fatto esistenti al momento della sua adozione; pertanto, l'applicazione di una disposizione vigente al momento della revoca non costituisce applicazione retroattiva per il solo fatto che i fatti presupposti siano anteriori.
- Quando l'amministrazione modifica, nel corso del procedimento, l'inquadramento normativo della vicenda, non viola il contraddittorio se rinnova la comunicazione di avvio, consentendo all'interessato di conoscere il nuovo quadro giuridico e di partecipare prima dell'adozione del provvedimento finale.
- La condanna penale irrevocabile per un reato di natura tributaria per il quale sia prevista la pena della reclusione può integrare il venir meno dei requisiti soggettivi e del rapporto fiduciario necessari per la conservazione di una licenza fiscale, legittimandone la revoca ai sensi della disciplina vigente al momento dell'adozione.
- L'erronea indicazione materiale del titolo autorizzatorio nel provvedimento di revoca non determina l'illegittimità dell'atto quando, dal complesso degli elementi dell'atto, sia comunque individuabile l'autorizzazione effettivamente incisa e il potere esercitato riguardi tutti i titoli relativi alla medesima attività.
- Quando la revoca di un titolo autorizzatorio consegue a una condanna penale irrevocabile per un reato commesso mediante abuso del titolo stesso, la particolare gravità e pertinenza della condanna possono rendere non necessaria una motivazione rafforzata fondata su ulteriori elementi, anche se è trascorso un periodo significativo dai fatti.
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