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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-399/19

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 aprile 2020. — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contro BT Italia SpA e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica – Costi amministrativi dell’autorità di regolamentazione nazionale che possono essere coperti da un diritto – Rendiconto annuale dei costi amministrativi e della somma totale dei diritti riscossi. — Causa C-399/19

Giurisprudenza europea62019CO0399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito l’ambito dei diritti amministrativi dovuti dagli operatori di comunicazioni elettroniche all’AGCOM ai sensi dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni. Ha affermato che tali diritti possono finanziare i costi delle tre categorie di attività previste dalla direttiva, incluse regolazione, vigilanza, contenzioso e sanzioni, e non solo la regolazione ex ante. Ha inoltre stabilito che la direttiva non impone una scansione temporale rigida per la pubblicazione del rendiconto annuale e per le rettifiche, purché resti assicurata la trasparenza contabile.

Interpretazione dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni: perimetro dei costi copribili dai diritti amministrativi dovuti alle ANR e modalità di pubblicazione del rendiconto annuale.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/20/CE consenta di porre a carico delle imprese autorizzate tutti i costi amministrativi sostenuti dall’ANR per tutte le sue funzioni, incluse regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzioni, oppure solo quelli relativi alla regolazione ex ante del mercato. 2) Se l’articolo 12, paragrafo 2, consenta che il rendiconto annuale dei costi amministrativi e dei diritti riscossi sia pubblicato dopo la chiusura dell’esercizio e che le rettifiche siano effettuate anche in un esercizio non immediatamente successivo.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva autorizzazioni consente di coprire, mediante i diritti amministrativi imposti agli operatori, solo i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attività espressamente previste dalla norma, comprese le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie; tali costi non si esauriscono però nella sola regolazione ex ante del mercato. Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 2, non osta a una disciplina nazionale che preveda la pubblicazione del rendiconto annuale dopo la chiusura dell’esercizio e l’effettuazione delle rettifiche in un esercizio successivo non immediatamente contiguo, purché sia garantita la trasparenza e la verifica dell’equilibrio tra costi e diritti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2002/20/CE
  • Direttiva 2009/140/CE
  • Direttiva 2002/21/CE
  • Direttiva 2002/19/CE
  • Direttiva 2002/22/CE
  • Legge italiana 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 65 e 66
  • Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, articolo 34

Interpretazione dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni sui diritti amministrativi AGCOM

Si tratta di un rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia tra l’AGCOM e diversi operatori di comunicazioni elettroniche concernente i contributi richiesti per gli anni 2014-2016. La Corte ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che le risposte potessero essere desunte dalla giurisprudenza già esistente.

Fatti e procedimento principale

Il giudice italiano era investito dell’appello contro sentenze del TAR Lazio che avevano annullato varie delibere AGCOM sulla misura e sulle modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori. Il TAR aveva ritenuto che la base imponibile fosse stata calcolata in modo troppo ampio, includendo costi non riconducibili alla sola attività di regolazione, e aveva inoltre censurato la mancata pubblicazione preventiva del rendiconto annuale previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

Normativa dell’Unione rilevante

La decisione si fonda soprattutto sull’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, e sul considerando 30 della stessa direttiva. Sono richiamati anche:

  • l’articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva quadro 2002/21/CE, sull’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;
  • l’articolo 16 della direttiva quadro, relativo all’analisi dei mercati;
  • l’articolo 5 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);
  • l’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

Ammissibilità del rinvio

Alcune parti avevano eccepito l’irricevibilità delle questioni per difetto di motivazione o per irrilevanza. La Corte ha respinto tali eccezioni, ricordando che la domanda di pronuncia pregiudiziale indicava sufficientemente le ragioni del dubbio interpretativo e che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza del rinvio. La Corte ha quindi affermato che non emergeva in modo manifesto l’assenza di rapporto tra le questioni e la controversia principale.

Prima questione: perimetro dei costi copribili

La Corte ha richiamato la sentenza Vodafone Omnitel e a. del 18 luglio 2013 e la successiva giurisprudenza, precisando che i diritti amministrativi di cui all’articolo 12 della direttiva autorizzazioni hanno natura remunerativa e possono coprire solo i costi amministrativi veri e propri relativi alle attività indicate dalla norma. Tali attività comprendono:

  • la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale;
  • la gestione, il controllo e l’applicazione dei diritti d’uso delle radiofrequenze e dei numeri;
  • la gestione, il controllo e l’applicazione degli obblighi specifici previsti dalla direttiva.

La Corte ha chiarito che le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie rientrano in tali categorie di attività e, dunque, i costi ad esse connessi possono essere coperti dal diritto amministrativo. Tuttavia, il perimetro non si riduce alla sola attività di regolazione ex ante del mercato, che costituisce solo una componente della terza categoria e di alcuni compiti accessori richiamati dalla direttiva.

Seconda questione: rendiconto annuale e rettifiche

Quanto all’articolo 12, paragrafo 2, la Corte ha ribadito che il rendiconto annuale serve a garantire trasparenza e a consentire alle imprese di verificare l’equilibrio tra costi amministrativi e diritti riscossi. La direttiva, però, non disciplina in dettaglio né il momento della pubblicazione del rendiconto né le modalità delle rettifiche. Ne consegue che spetta agli Stati membri stabilire tali modalità, purché sia preservata la trasparenza richiesta dalla norma.

Per questo motivo, né la pubblicazione del rendiconto dopo la chiusura dell’esercizio nel quale i diritti sono stati riscossi, né l’effettuazione delle rettifiche in un esercizio non immediatamente successivo, sono incompatibili di per sé con il diritto dell’Unione.

Dispositivo

La Corte ha concluso dichiarando che:

  • l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), consente di coprire solo i costi relativi alle tre categorie di attività dell’ANR previste dalla norma, incluse le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie, senza limitarsi alla regolazione ex ante;
  • l’articolo 12, paragrafo 2, non osta a una normativa nazionale che preveda la pubblicazione del rendiconto dopo la chiusura dell’esercizio e rettifiche in un esercizio non immediatamente successivo.

Principi utili per la pratica

La pronuncia conferma che il finanziamento delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche deve restare strettamente ancorato ai costi amministrativi delle attività tipizzate dalla direttiva. Al tempo stesso, la Corte attribuisce agli Stati membri un margine di organizzazione delle modalità contabili e di rettifica, purché non venga compromesso il controllo da parte degli operatori sull’equilibrio tra gettito e costi.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronichediritti amministrativi delle autorità nazionali di regolamentazionefinanziamento delle autorità di regolazionetrasparenza contabilerinvio pregiudiziale

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