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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-661/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020. — CTT - Correios de Portugal contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Articolo 173 – Soggetto d’imposta misto – Metodi di detrazione – Detrazione prorata – Detrazione secondo la destinazione – Articoli da 184 a 186 – Rettifica delle detrazioni – Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo delle detrazioni – Operazione a valle erroneamente ritenuta esente da IVA – Provvedimento nazionale che vieta la modifica del metodo di detrazione per gli anni già trascorsi – Termine di decadenza – Principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità. — Causa C-661/18

Giurisprudenza europea62018CJ0661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte decide una controversia IVA relativa alla CTT, operatore postale portoghese qualificato come soggetto passivo misto. Conferma che uno Stato membro può impedire il passaggio dal metodo del prorata a quello della destinazione dopo la fissazione del prorata definitivo. Ma afferma anche che, se una prestazione a valle era stata erroneamente considerata esente e ciò incide sulla detrazione, il soggetto passivo ha diritto alla rettifica delle detrazioni secondo gli articoli 184-186 della direttiva IVA. Una disciplina nazionale non può rendere tale rettifica praticamente impossibile quando il termine di decadenza non è ancora scaduto.

IVA: limite alla modifica del metodo di detrazione dopo la fissazione del prorata definitivo e diritto alla rettifica quando un’operazione a valle era stata erroneamente considerata esente

La questione giuridica

Se l’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale, certezza del diritto, effettività, equivalenza e proporzionalità, osti a una disciplina nazionale che vieta al soggetto passivo misto di cambiare, dopo la fissazione del prorata definitivo, il metodo di detrazione dall’IVA secondo la destinazione; e se gli articoli da 184 a 186 della medesima direttiva ostino a negare la rettifica delle detrazioni quando il soggetto passivo aveva inizialmente applicato il metodo del prorata sulla base dell’erronea convinzione che un’operazione a valle fosse esente, pur non essendo ancora scaduto il termine generale di decadenza nazionale.

Principio di diritto

Uno Stato membro che, ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), autorizza il soggetto passivo misto a detrarre l’IVA secondo la destinazione dei beni e servizi può vietargli di cambiare metodo dopo la fissazione del prorata definitivo, perché ciò rientra nel margine di discrezionalità nazionale e non viola, di per sé, neutralità fiscale, certezza del diritto e proporzionalità. Tuttavia, se un’operazione a valle era stata erroneamente ritenuta esente e il soggetto passivo era in buona fede, gli articoli da 184 a 186 impongono la rettifica delle detrazioni anche dopo il prorata definitivo, purché il termine di decadenza nazionale non sia scaduto e la modifica consenta una determinazione più precisa della quota di IVA detraibile; una norma che renda di fatto impossibile tale rettifica è incompatibile con effettività, neutralità e proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 173, direttivi 2006/112/CE
  • Articolo 175, paragrafo 3, direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 184-186, direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/6/CE

IVA: modifica del metodo di detrazione e rettifica dopo l’erronea qualificazione di un’operazione a valle

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (Portogallo) nell’ambito di una controversia tra CTT – Correios de Portugal e l’amministrazione fiscale portoghese. La Corte interpreta la direttiva 2006/112/CE in tema di detrazione dell’IVA per soggetti passivi misti, metodo del prorata, metodo della destinazione e rettifica delle detrazioni.

Fatti e procedimento principale

La CTT svolge attività postali in Portogallo e, accanto a operazioni esenti, effettua operazioni imponibili che danno diritto a detrazione, sicché è un soggetto passivo misto. Per alcuni anni aveva applicato il metodo del prorata, assumendo che taluni servizi di pagamento postale delle fatture fossero esenti da IVA sulla base di una circolare amministrativa del 2007. Dopo la liberalizzazione del mercato postale e la successiva presa di posizione dell’amministrazione nel 2015, la CTT ha ritenuto che tali operazioni non fossero più esenti dal 1º gennaio 2013 e ha presentato dichiarazioni di rettifica per gli anni 2013-2015, cambiando anche il metodo di detrazione verso quello della destinazione.

L’amministrazione ha negato la detrazione supplementare derivante dal cambio di metodo, sostenendo che, una volta fissato il prorata definitivo, il metodo non poteva più essere modificato e che la rettifica era priva di base nel CIVA, pur regolarizzando i prorata definitivi per gli anni interessati.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, sugli esoneri per talune prestazioni dei servizi pubblici postali;
  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulla esenzione per talune operazioni di pagamento;
  • l’articolo 173, in particolare il paragrafo 2, lettera c), che consente agli Stati membri di autorizzare o obbligare il soggetto passivo a detrarre in base all’utilizzazione;
  • l’articolo 175, paragrafo 3, relativo alla fissazione del prorata definitivo e alla rettifica delle detrazioni;
  • gli articoli 184, 185 e 186, sulla rettifica quando la detrazione iniziale è superiore o inferiore a quella spettante e sulle modalità di applicazione nazionali.

Prima questione: cambio del metodo di detrazione dopo il prorata definitivo

La Corte ricorda che l’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), attribuisce agli Stati membri una facoltà organizzativa: possono autorizzare il soggetto passivo a detrarre secondo la destinazione dei beni e servizi utilizzati. Tale facoltà deve però essere esercitata nel rispetto dei principi di proporzionalità, neutralità fiscale e certezza del diritto.

Secondo la Corte:

  • il principio di neutralità non impone sempre il metodo più preciso in assoluto né obbliga a rimettere in discussione il metodo iniziale dopo la fissazione del prorata definitivo;
  • un’interpretazione che consentisse sempre la modifica retroattiva svuoterebbe di contenuto la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 173, paragrafo 2, lettera c);
  • la certezza del diritto esige che la situazione fiscale non resti indefinitamente revocabile.

Ne consegue che la direttiva non osta a una norma nazionale che vieti di cambiare metodo di detrazione dopo la fissazione del prorata definitivo.

Seconda questione: diritto alla rettifica dopo l’erronea convinzione di esenzione

La Corte affronta poi la situazione in cui il soggetto passivo ha applicato il metodo del prorata perché riteneva esente un’operazione a valle che, successivamente, risulta non esente. In tale ipotesi, il presupposto iniziale della detrazione è mutato.

Richiamando gli articoli 184 e 185, la Corte afferma che:

  • la rettifica opera quando la detrazione iniziale è superiore o inferiore a quella spettante;
  • la rettifica è dovuta quando mutano gli elementi inizialmente presi in considerazione per calcolare la detrazione;
  • il meccanismo serve a ristabilire un nesso stretto tra IVA a monte detraibile e utilizzo effettivo dei beni o servizi.

Nel caso CTT, la riconsiderazione dell’esenzione delle operazioni di pagamento postale ha inciso su un elemento essenziale del calcolo della detrazione. La Corte ritiene quindi che la CTT abbia diritto a ricalcolare le detrazioni applicando il metodo della destinazione, se ciò consente una determinazione più precisa della quota di IVA imputabile a operazioni imponibili.

La Corte precisa inoltre che il diniego assoluto della rettifica sarebbe sproporzionato in assenza di frode o abuso, elementi che non emergono nel fascicolo. Quanto al termine di decadenza nazionale, un termine è in astratto compatibile con il diritto dell’Unione, ma non può essere applicato in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla rettifica quando il termine non è ancora scaduto.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • l’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), letto alla luce dei principi di neutralità fiscale, certezza del diritto e proporzionalità, non osta al divieto nazionale di cambiare metodo di detrazione dopo il prorata definitivo;
  • gli articoli 184-186, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, ostano invece a una disciplina che impedisca la rettifica delle detrazioni, in una situazione di buona fede e di errore sull’esenzione dell’operazione a valle, quando il termine generale di decadenza non sia scaduto e il nuovo metodo consenta una maggiore precisione nel calcolo dell’IVA detraibile.

Principio applicativo per l’operatore

La sentenza distingue nettamente tra il piano della scelta del metodo di detrazione e quello della rettifica per errore sopravvenuto nella qualificazione dell’operazione. La prima può essere disciplinata rigidamente dallo Stato membro; la seconda deve restare effettivamente praticabile per garantire la neutralità dell’IVA e il corretto aggancio tra imposta a monte e operazioni imponibili a valle.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivasoggetti passivi mistirettifica delle detrazioniservizi postali

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