Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-810/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020. — DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. contro Finančné riaditeľstvo SR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Trnave. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8525 80 91 – Fotocamere digitali – Videocamere digitali – Videocamera digitale in grado di catturare e registrare immagini fisse e sequenze video con una qualità di risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel. — Causa C-810/18

Giurisprudenza europea62018CJ0810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte è stata chiamata a chiarire la classificazione doganale di videocamere digitali capaci anche di scattare fotografie. Ha stabilito che il dato decisivo resta la funzione principale dell’apparecchio, valutata in base alle sue caratteristiche oggettive, e non il solo fatto che la qualità dei video sia inferiore a 800 × 600 pixel. La mancata soddisfazione del criterio delle note esplicative non impone automaticamente la classificazione come fotocamera digitale.

Classificazione doganale di videocamere digitali a doppia funzione nella NC: rilevanza della funzione principale e della qualità di risoluzione video per la sottovoce 8525 80 91

La questione giuridica

Se la sottovoce 8525 80 91 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che vi rientrano anche videocamere digitali a doppia funzione, capaci di catturare e registrare sia immagini fisse sia sequenze video, quando la registrazione video è possibile solo con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel, ma l’apparecchio presenta anche una funzione di cattura di immagini fisse limitata a una certa risoluzione.

Principio di diritto

La Corte afferma che videocamere digitali a doppia funzione, idonee a catturare e registrare immagini fisse e sequenze video, possono rientrare nella sottovoce 8525 80 91 come "videocamere digitali" anche se, per i video, la risoluzione è inferiore a 800 × 600 pixel, purché la loro funzione principale, desunta dalle caratteristiche oggettive del prodotto, sia la cattura e la registrazione di sequenze video; spetta al giudice nazionale verificare tale funzione principale. Il solo mancato rispetto del criterio di risoluzione indicato nelle note esplicative non comporta automaticamente la classificazione come fotocamera digitale nella sottovoce 8525 80 30.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento (CE) n. 1031/2008
  • Regolamento (CE) n. 948/2009
  • Regolamento (UE) n. 861/2010
  • Regolamento (UE) n. 1006/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
  • Regolamento (CE) n. 1231/2007
  • Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata
  • Nota 3 della sezione XVI della nomenclatura combinata
  • Sottovoci 8525 80 30 e 8525 80 91 della nomenclatura combinata

Classificazione doganale di videocamere digitali a doppia funzione nella NC: rilevanza della funzione principale e della qualità di risoluzione video per la sottovoce 8525 80 91

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský súd v Trnave in una controversia tra DHL Logistics (Slovakia) e la Direzione delle finanze slovacca sulla corretta classificazione doganale di apparecchi digitali importati tra il 2009 e il 2012.

Fatti e procedimento principale

DHL aveva importato merci dichiarate come "videocamere digitali" e classificate nella sottovoce 8525 80 91 della NC, soggetta a dazio del 4,9%. Successivamente ha chiesto il rimborso dei dazi sostenendo che i prodotti avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 8525 80 30, relativa alle "fotocamere digitali" e a dazio zero. Le autorità doganali slovacche hanno respinto le istanze e il giudice del rinvio è stato investito del ricorso avverso il rigetto amministrativo.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento n. 2658/87 e le versioni della nomenclatura combinata applicabili agli anni 2009-2012, introdotte dai regolamenti nn. 1031/2008, 948/2009, 861/2010, 1006/2011 e dal regolamento di esecuzione n. 927/2012. Sono centrali le regole generali 1 e 6 di interpretazione della NC, la nota 3 della sezione XVI e le sottovoci 8525 80 30 e 8525 80 91.

La questione sottoposta alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva se la sottovoce 8525 80 91 dovesse ricomprendere anche videocamere digitali a doppia funzione che registrano immagini fisse e sequenze video, quando la registrazione video è possibile solo con risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel e la qualità delle immagini fisse è limitata. La questione ruotava quindi sul rapporto tra funzione principale del prodotto e requisiti tecnici indicati nelle note esplicative.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, in materia di classificazione doganale, il criterio decisivo è costituito dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, come risultano dal testo della voce e delle note di sezione o di capitolo. Evidenzia poi che, per i prodotti con più funzioni, la nota 3 della sezione XVI impone di fare riferimento alla funzione principale che li caratterizza, valutata anche dal punto di vista del consumatore.

Applicando tali principi ai prodotti controversi, la Corte osserva che essi presentano una doppia funzione, ma che, secondo gli elementi del fascicolo, la funzione principale sembra essere la registrazione di sequenze video: i video sono acquisiti con risoluzione 720 × 576 pixel e a 50 immagini al secondo, le caratteristiche tecniche e la forma dell’apparecchio lo avvicinano a una videocamera, i prodotti sono commercializzati come videocamere digitali e il fabbricante li presenta come tali nelle istruzioni d’uso.

La Corte sottolinea inoltre che il mancato rispetto del criterio di risoluzione indicato nelle note esplicative della NC per la sottovoce 8525 80 91 non comporta automaticamente la classificazione nella sottovoce 8525 80 30. Le note esplicative sono un ausilio interpretativo importante ma non vincolante, e la loro mancata soddisfazione non incide di per sé sulla funzione principale del bene.

Quanto al regolamento di classificazione n. 1231/2007 richiamato dalle parti, la Corte rileva che i prodotti ivi descritti non sono identici a quelli oggetto della controversia, sicché quel regolamento non impone una soluzione automatica. La Corte considera però che gli elementi necessari per la classificazione possono già essere tratti dal diritto applicabile e dalle caratteristiche dei prodotti, senza bisogno di applicazione per analogia del regolamento di classificazione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che la NC dev’essere interpretata nel senso che videocamere digitali a doppia funzione rientrano nella sottovoce 8525 80 91 come "videocamere digitali" anche se i video sono registrabili solo con risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel, a condizione che la loro funzione principale sia la cattura e registrazione di sequenze video. Spetta al giudice del rinvio verificare in concreto tale funzione principale.

Principi affermati

  • Nella classificazione doganale contano le caratteristiche oggettive del prodotto.
  • Per i prodotti multifunzione, si considera la funzione principale ai sensi della nota 3 della sezione XVI.
  • Le note esplicative della NC sono orientative ma non vincolanti.
  • Il mancato raggiungimento della soglia di risoluzione indicata nelle note esplicative non esclude di per sé la classificazione nella sottovoce 8525 80 91.
  • Il giudice nazionale resta l’autorità competente a effettuare la classificazione finale del prodotto concreto.

Come è indicizzato

Materieclassificazione doganalenomenclatura combinatatariffa doganale comuneapparecchi digitali multifunzioneinterpretazione delle sottovoci doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.