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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1065/2024 pubbl. il 29/05/2024 RG n. 1092/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1065/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 1065/2024, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, quantificando l’importo dovuto in euro 1.000,00. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di stile e non hanno fornito chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini richiesti. Ha rilevato che l’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo è costituito da una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l’inadempimento e l’Amministrazione non aveva fornito alcun chiarimento sulla corretta esecuzione della sentenza, il Collegio ha accertato l’inottemperanza e condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione fonda l’esperibilità del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo; il TAR la applica per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del titolo giudiziale e per nominare il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, cui la sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto della ricorrente per gli anni scolastici considerati.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto alla pubblica amministrazione un obbligo di comportamento o di pagamento.
  • Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice civile pronunciata in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva: il giudice deve accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, l’amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e indicazioni documentate sull’avvenuta esecuzione del giudicato; la mancata collaborazione processuale dell’amministrazione può giustificare l’accertamento dell’inottemperanza.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all’amministrazione inadempiente e, ove necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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